Istruzioni operative sulla sospensione dei versamenti contributivi degli enti sportivi


L’Inps con il messaggio 23 febbraio 2022, n. 884 ha fornito le istruzioni operative della sospensione dei termini, di cui all’art. 3-quater, co. 1, D.L. n. 146/2021, conv., con modif. dalla L. n. 215/2021, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per il periodo di paga novembre 2021, i datori di lavoro con dipendenti devono inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N978”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146” e le relative <SommeACredito>.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza di novembre 2021 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro il 28 febbraio 2022, un flusso regolarizzativo, variando la sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”, che assume il più ampio significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146”.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con il modello F24 oppure a un credito in favore del datore di lavoro o un saldo pari a zero.
Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.
Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola aziendale seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.


I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari e che nel periodo di competenza di novembre 2021 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata, devono riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “37”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche.


I datori di lavoro committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens afferente al mese in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione, provvederanno entro il 28 febbraio 2022 alla relativa modifica dei flussi telematici.


Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022.


INL: istruzioni operative sulle comunicazioni dei rapporti in regime di codatorialità


24 febb 2022 L’Ispettorato nazionale del lavoto ha fornito precisazioni in merito alle modalità operative di comunicazione dei rapporti di lavoro in codatorialità da parte dell’impresa referente individuata nell’ambito di contratti di rete.


Dal 23 febbraio 2022, le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete sono effettuate attraverso il modello “Unirete”, accessibile dal sito www.servizi.lavoro.gov.it. (Inl, nota n. 1533 del 21 febbraio 2022).
Con il Modello Unirete Assunzione l’impresa referente comunica i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell’attivazione del regime di codatorialità.
Per i lavoratori neoassunti in regime di codatorialità deve essere individuato un datore di lavoro di riferimento (primo quadro della Sez. datori di lavoro), in capo al quale sono ricondotti gli obblighi di registrazione delle prestazioni lavorative sul Libro unico del lavoro nonché gli adempimenti previdenziali e assicurativi.
I dati richiesti sono i medesimi previsti nell’ordinario modello Unilav di instaurazione del rapporto di lavoro, con la specifica ulteriore delle “mansioni” svolte dal lavoratore. Il contratto collettivo di lavoro applicato al lavoratore sarà quindi quello del datore di lavoro individuato nella comunicazione.
Per i rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di codatorialità, l’impresa referente provvede a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento, per gli effetti di quanto sopra, il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete. Nessun altro obbligo comunicativo è imposto al datore di lavoro originario, atteso che il rapporto di lavoro, instaurato in precedenza con comunicazione Unilav Assunzione resta sospeso fino alla eventuale cessazione della codatorialità.
Pertanto, l’impresa referente per le comunicazioni non è automaticamente individuata quale datore di lavoro di riferimento del lavoratore. Tale coincidenza, peraltro, risulta certamente interdetta in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro preesistente al contratto di rete sia stato instaurato con impresa diversa da quella referente per le comunicazioni.
Il Modello Unirete Trasformazione deve essere compilato nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore e di distacco del lavoratore. In particolare, con riferimento all’istituto del distacco, deve essere specificato nell’apposito campo se l’invio del lavoratore sia verso imprese non appartenenti alla rete o se avvenga verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti co-datori.
Il Modello Unirete Proroga deve essere utilizzato solo se il rapporto di lavoro è a termine, allorché lo stesso venga prorogato oltre il termine stabilito inizialmente.
Il Modello Unirete Cessazione troverà utilizzo nelle ipotesi in cui venga meno il regime di codatorialità per cessazione della rete, per la fuoriuscita dal contratto di rete dell’impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità. Nel caso di cessazione dell’intera rete, l’impresa referente comunicherà la chiusura di tutti i rapporti dei lavoratori in codatorialità e per effetto di tale comunicazione cesseranno quelli relativi ai lavoratori assunti e messi direttamente a fattor comune.
Per i lavoratori già in forza, invece, la cessazione della rete, comunicata attraverso il modello Unirete dedicato, determina solo la conclusione del regime di codatorialità. Il rapporto di lavoro prosegue con il datore di lavoro originario il quale, laddove voglia recedere dal rapporto di lavoro, dovrà procedere, ai fini degli obblighi comunicativi, a trasmettere il modello Unilav Cessazione. Le stesse indicazioni valgono in caso di dimissioni del lavoratore in codatorialità.
L’impresa referente per le comunicazioni telematiche relative alla codatorialità è l’unica responsabile per eventuali omissioni riferite a dette comunicazioni, potendo andare incontro alla sanzione prevista per le violazioni inerenti tutte le tipologie di comunicazioni telematiche al Centro per l’impiego.
Il sistema di comunicazione UniRete gestisce anche le comunicazioni di distacco dei lavoratori in regime di codatorialità verso le imprese che, pur appartenendo alla rete, non abbiano aderito alla codatorialità o nei confronti di imprese esterne alla rete.


Il trattamento previdenziale ed assicurativo del lavoratore in codatorialità viene definito in base alla classificazione dell’impresa indicata nella comunicazione UniRete come datore di lavoro di riferimento ed in virtù dell’imponibile retributivo determinato, in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore, dal contratto collettivo riferibile alla stessa impresa.
Pertanto, il lavoratore, benché in codatorialità deve essere adibito presso ciascun co-datore alle mansioni per le quali è stato assunto oppure a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.
Alla determinazione della mansione è collegata anche la definizione del regime di tutela dei profili di salute e sicurezza. Peraltro, il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo.
Il trattamento previdenziale del lavoratore posto in codatorialità risulta, quindi, determinato in ragione del CCNL applicabile all’impresa individuata come co-datore di riferimento nella comunicazione UniRete che, in caso di rapporti di lavoro preesistenti alla costituzione, coincide sempre con il datore di lavoro originario.
Il CCNL di riferimento risulta, dunque, secondo i principi generali in materia, quello che presenti i requisiti di maggiore rappresentatività comparativa nella categoria.
Laddove la prestazione lavorativa sia stata resa nel mese in termini prevalenti in favore di una impresa che applichi un CCNL che, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimento, l’imponibile oggetto di denuncia mensile deve essere adeguato a tale maggiore importo. A tal fine, le registrazioni sul LUL riportano l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.
Il datore di lavoro di riferimento del lavoratore, che non è detto che coincida con l’impresa referente per le comunicazioni nel sistema UniRete, ha inoltre la responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL l’inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione annuale INAIL.
Nel rapporto di lavoro in codatorialità tutti i retisti assumono il ruolo sostanziale di datori di lavoro dei lavoratori coinvolti, benché gli adempimenti concernenti la gestione del rapporto per finalità di semplificazione degli oneri amministrativi siano formalmente riservati ad un’unica impresa.

Milleproroghe: le novità in materia di lavoro della conversione


24 febb 2022 Con 196 voti favorevoli e 26 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 228/2021 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Di seguito, alcune misure in materia lavoristica.


Anche per il 2022, con riferimento al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, la finalità di cui al comma 9 lettera b) dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015 – ovvero un assegno straordinario per il sostegno al reddito – può essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni.


Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni (art. 6, co. 4)


Le disposizioni relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.


Relativamente ai lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, sono stanziati, per il 2022, 2 milioni di euro al fine di non applicare le riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga.


Al fine di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo è costituito, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l’erogazione delle attività formative relative alle singole qualifiche professionalinecessarie al mantenimento in corso di validità delle licenze e delle cer-tificazioni e alla riqualificazione professionale del personale per la suaricollocazione.
Lo stesso Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e il Ministero dello sviluppo economico nonchè le regioni territorialmente inte-essate possono destinare a tali lavoratori misure di sostegno, nell’ambito degli strumenti e delle risorse già disponibili a legislazione vigente, compresi specifici programmi di outplacement.
Possono accedere al bacino, a seguito di accordo governativo presso il Ministero del lavoro, con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture edella mobilità sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate, con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI aseguito di procedure di licenziamento collettivo avviate dalle imprese delsettore aereo.
Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino in questione.


Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società in house per lo svolgimento delle attività di supporto essenziali per l’attuazione del progetto non si applicano i limiti di durata e di proroga/rinnovo relativa alla disciplina del contratto a tempo determinato. I contratti a termine possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenzadelle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno2026. I medesimi contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell’amministrazione dal contratto.

 

Istituzione Banca dati lavoratori disabili e collocamento mirato


24 febb 2022 Il Ministero del Lavoro indica i dati da trasmettere e le modalità attuative della Banca dati creata per il collocamento mirato dei disabili. (Decreto 29/12/2021)

La Banca dati del collocamento mirato, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, raccoglie i dati relativi: ai lavoratori con disabilità e categorie protette; ai datori di lavoro obbligati alle assunzioni dei medesimi e agli uffici competenti.
Essa è costituita dalle informazioni concernenti i prospetti informativi che devono essere inoltrati dai datori di lavoro pubblici e privati; gli accomodamenti ragionevoli adottati dai datori di lavoro obbligati; gli esoneri autocertificati; le comunicazioni obbligatorie concernenti le instaurazioni, le variazioni e le cessazioni dei rapporti di lavoro dei lavoratori interessati; le sospensioni; gli esoneri autorizzati; le convenzioni; i lavoratori con disabilità e le categorie protette; le schede recanti indicazioni circa le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità; gli avviamenti effettuati dagli uffici competenti; le informazioni pertinenti ed indispensabili per le finalità di inserimento lavorativo contenute nel verbale di accertamento delle condizioni di disabilità, che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo; gli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia; gli incentivi e le agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità ; le sovvenzioni per interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa in nuova occupazione delle persone con disabilità per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogate dall’INAIL ai datori di lavoro; la comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva da parte delle amministrazioni pubbliche.


Le informazioni contenute nella Banca dati sono rese accessibili:
– alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano ed agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza;
– all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL);
– all’ANPAL, cui sono conferite le funzioni di coordinamento nella gestione del collocamento mirato;
– al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riguardo ai dati concernenti i datori di lavoro pubblici;
– ai datori di lavoro pubblici e privati;
– alle persone iscritte negli elenchi del collocamento mirato, che, per la consultazione dei propri dati, potranno accedere attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o attraverso la Carta di identità elettronica (CIE).

Calcolo Inps della retribuzione pensionabile

Con messaggio Inps n. 883/2022, è stato individuato il calcolo della retribuzione pensionabile e definiti i criteri per la neutralizzazione dei periodi contributivi per disoccupazione riferiti alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

Con sentenza n. 82 del 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, recante “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, per contrasto con gli articoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima”.
La disposizione, di cui è stata dichiarata la parziale illegittimità, disciplina i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 con il sistema di calcolo retributivo nonché, relativamente alla quota di pensione retributiva, per i trattamenti di pensione liquidati con il sistema di calcolo misto.
In particolare, la retribuzione annua pensionabile per le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita “dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
Secondo la Corte Costituzionale, “quando il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi in precedenza versati, la contribuzione successiva non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore”.
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano i criteri applicativi della neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione che si situano nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione, ove tale neutralizzazione determini un importo più favorevole.

Elemento di Garanzia Retributiva a febbraio per il CCNL Ombrelli – Industria

Erogato, con la retribuzione del mese di febbraio, un Elemento di Garanzia Retributiva agliaddetti delle Industrie Manifatturiere degli Ombrelli e Ombrelloni.

In base all’accordo firmato il 1/3/2021, ai fini dell’incentivazione alla contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, è riconosciuto un importo a titolo di “Elemento di Garanzia Retributiva – EGR” pari a 230,00 euro lordi da erogare a febbraio 2022.
Tale elemento sarà del pari riconosciuto nel caso in cui Aziende o Associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e/o non abbiano trovato soluzioni concordi
L’importo dell’EGR, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione e/o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizza- tori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l’espleta- mento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con RSU e/o OOSS di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

Mobilità dipendenti da pubblico a privato e viceversa: contribuzione Fondo Tesoreria


L’Inps ha fornito indicazioni sugli adempimenti da osservare riguardo alla contribuzione al Fondo di Tesoreria nelle ipotesi di mobilità di personale da un ente pubblico ad un datore di lavoro privato e viceversa (Messaggio 22 febbraio 2022, n. 851).

In caso di mobilità di personale dipendente da un ente pubblico a un datore di lavoro privato e viceversa, si configura una vera e propria cessione del contratto senza soluzione di continuità; ciò implica una prosecuzione del rapporto di lavoro, con il trasferimento della posizione del lavoratore dal “datore di lavoro cedente” al “datore di lavoro cessionario” (pubblico->privato o privato->pubblico), inclusa quella inerente la gestione del Fondo di Tesoreria.
L’Inps ha fornito istruzioni operative sulla gestione del trattamento di fine rapporto nelle suddette ipotesi di trasferimento di lavoratori a seguito di procedura di mobilità, in relazione all’obbligo di versamento al Fondo di tesoreria.

Nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico (iscritto alle Gestioni previdenziali dell’INPS) a un datore di lavoro privato, l’importo lordo del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) maturato – calcolato sulla scorta dei dati giuridico economici comunicati dall’ente pubblico stesso – è trasferito dalla Struttura territorialmente competente dell’Istituto al datore di lavoro privato, anche qualora quest’ultimo sia tenuto all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria (datori di lavoro con almeno 50 addetti, relativamente a lavoratori che non abbiano scelto di destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari).
Ciò in ragione del fatto che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con il datore di lavoro privato e che, conseguentemente, non sorge il diritto del lavoratore alla liquidazione delle somme maturate a titolo di TFS/TFR.
Per tali dipendenti, il Fondo di Tesoreria provvede a erogare il TFR e le relative anticipazioni per la quota parte di propria competenza, ossia per le quote maturate dal dipendente dalla data del passaggio del dipendente dall’ente pubblico al nuovo datore di lavoro privato.
In particolare, per quanto attiene alle anticipazioni in costanza di rapporto di lavoro, le stesse devono essere erogate integralmente dal datore di lavoro, a valersi primariamente sugli importi maturati in virtù degli accantonamenti effettuati fino alla data del passaggio. La capienza, ai fini dell’erogazione della prestazione (liquidazione o anticipazione in costanza di rapporto di lavoro) da parte del datore di lavoro e del successivo conguaglio, deve sussistere integralmente nella denuncia contributiva del mese di erogazione della prestazione. Pertanto, solo nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR le aziende possono conguagliare le quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti.
Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo di Tesoreria che il datore di lavoro è tenuto ad erogare nel mese – siano esse a titolo di prestazione finale ovvero di anticipazione – ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti con la denuncia del mese di erogazione, il datore di lavoro è invece tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

Nel caso, invece, di passaggio in mobilità del lavoratore da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria alle dipendenze di un ente pubblico, tenuto conto che la procedura di mobilità comporta la cessione del precedente contratto che continua con il nuovo datore di lavoro, le quote di TFR accantonate al Fondo di Tesoreria rimangono presso il Fondo e potranno essere liquidate, a domanda del lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessionario.
La rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria è a carico del Fondo medesimo. Il datore di lavoro pubblico (cessionario) deve provvedere sulle posizioni contributive attive nella Gestione privata a indicare nel flusso Uniemens, all’interno della denuncia individuale del mese di febbraio di ogni anno, i lavoratori transitati in mobilità con il codice LavStat “NFOR” senza l’indicazione delle settimane e dell’imponibile e riportando, nell’elemento GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/Rivalutazione, l’importo relativo alla rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, rilevata alla fine di ciascun anno, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, al lordo dell’imposta sostitutiva.
Ai fini del recupero delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione, deve essere utilizzato all’interno della denuncia aziendale, il codice causale in uso “PF30”, avente il significato di “Importo imposta sostitutiva versata all’Agenzia delle Entrate ma a carico del Fondo di Tesoreria” presente nell’elemento CausaleRecTFR di RecuperoTFR di AziendaTFR.
Qualora il datore di lavoro pubblico (cessionario) sia sprovvisto del codice autorizzazione (CA) “2R”, in quanto non tenuto ai versamenti al Fondo di Tesoreria, deve richiedere alla Struttura territoriale competente l’attribuzione del CA “2R”.
Inoltre, per gli stessi lavoratori sia il datore di lavoro cedente che il datore di lavoro pubblico dovranno utilizzare per i lavoratori interessati, rispettivamente, il codice tipo cessazione “2T” e il codice tipo assunzione “2T”.
A decorrere dalla data dell’effettivo trasferimento scatta l’obbligo al versamento della contribuzione ai Fondi ex INADEL/ENPAS per i trattamenti di previdenza secondo le consuete modalità per il personale del settore pubblico.
Per facilitare gli adempimenti cui sarebbe altrimenti tenuto l’ente pubblico alla cessazione del rapporto di lavoro e per velocizzare la corresponsione del TFR al lavoratore, la liquidazione delle quote maturate dal dipendente e di competenza del Fondo di Tesoreria può essere corrisposta al lavoratore mediante domanda presentata dal medesimo al proprio datore di lavoro, il quale provvederà ad inoltrare richiesta di pagamento diretto al Fondo di Tesoreria (avvalendosi di canali telematici o cartacei), anche qualora non sussista l’incapienza.
Indipendentemente dalla modalità di trasmissione utilizzata per la richiesta di intervento diretto, oltre ai consueti controlli, in fase istruttoria deve essere acquisita una dichiarazione del dipendente che attesti l’acquisizione di informazioni analoghe a quelle richieste con il modello MV34.

Nuove indennità di mensa e di trasporto per l’Edilizia Confapi Toscana

Dall’1/3/2022 sono previsti i nuovi importi delle indennità di mensa e di trasporto, a favore dei dipendenti delle Piccole e Medie Imprese Edilizia della Toscana.

Indennità di mensa


Gli importi per ogni ora di effettivo lavoro relativi all’indennità sostitutiva mensa e pasto caldo, concordati nell’accordo regionale del 4/4/2016 vengono rivalutati a decorrere dall’1/3/2022 secondo gli importi seguenti:
– Indennità sostitutiva mensa Euro 0,60
– Concorso aziendale per Pasto Caldo in Cantiere Euro 7,14
– Concorso aziendale per Pasto in Trattoria Euro 10,00


Indennità di trasporto


Gli importi orari relativi all’indennità di trasporto, concordati nell’accordo regionale del 4/4/2016 vengono rivalutati a decorrere dal 1/3/2022 come segue:
– Euro 0,23 per ogni ora di effettivo lavoro.
Stessa indennità è prevista per coloro che, per recarsi sul posto di lavoro utilizzano il mezzo pubblico.
Nessuna indennità verrà corrisposta qualora l’azienda provveda al trasporto dei lavoratori con mezzi propri prelevandoli in prossimità delle loro abitazioni.

Precisazioni Inps sull’erogazione dell’assegno Unico

L’INPS segnala che, a partire dal mese di marzo, in attuazione della normativa relativa all’Assegno Unico, cesseranno le prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative

Come risaputo, l’Assegno Unico, infatti, sostituisce tutte le altre prestazioni e sarà erogato dall’Inps sull’IBAN indicato dal richiedente. Per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza l’assegno verrà versato in automatico sulla carta RdC, senza bisogno di inoltrare alcuna domanda. Per tutti coloro che ne hanno già fatto domanda, comunicando correttamente l’IBAN, l’assegno verrà corrisposto entro il mese di marzo.
L’IBAN che si comunica, deve essere un servizio di pagamento operante in uno dei Paesi dell’area SEPA (conto corrente bancario/postale, carta di credito o di debito, libretto di risparmio).
Inoltre, per il corretto addebito dell’Assegno Unico, l’IBAN, deve risultare intestato o cointestato al beneficiario della prestazione, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace: in tal caso l’IBAN può essere intestato o cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.


La verifica in merito alla titolarità dell’IBAN di pagamento è effettuata dall’Inps attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia; qualora non venga accettata la corrispondenza della titolarità dell’IBAN al codice fiscale del richiedente il pagamento verrà bloccato.
In presenza di discordanze, per evitare il blocco del pagamento i cittadini che abbiano già presentato domanda di Assegno Unico possono accedere alla domanda già inoltrata tramite le loro credenziali e modificare l’IBAN direttamente.


Cassa Edile di Asti: i contributi vigenti


 



La Cassa Edile della provincia di Asti pubblica la contribuzione vigente come modificata per effetto dell’aumento del contributo “Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza”


Contributi Cassa Edile Asti





















































Contributi

% Azienda

% Lavoratore

% Totale

Contributo Cassa Edile 1,87% 0,38% 2,25%
Oneri Mutualizzati 1,15%    
A.P.E. 3,61%    
Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza 0,75%    
Quote sindacali nazionali 0,18% 0,18% 0,36%
Quote sindacali territoriali 0,45% 0,70% 1,15%
Fondo Prepensionamento 0,20%    
Fondo Incentivo Occupazione 0,10%    
Fondo Sanitario Operai 0,60%    
RLST 0,30%