9 set 2022 L’ indebita fruizione del permesso sindacale, utilizzato dal lavoratore per finalità personali, legittima il licenziamento per giusta causa (Corte di Cassazione, Ordinanza 06 settembre 2022, n. 26198).
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d’appello che aveva dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice di lavoro ad un dipendente, sulla base di contestazione che addebitava a questi l’ indebita fruizione del permesso sindacale ex art. 30, legge n. 300/1970, utilizzato per finalità personali del tutto estranee alla previsione normativa che riconosce ai componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all’art. 19 il diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni di tali organi.
Nel caso sottoposto ad esame i Giudici di legittimità hanno, difatti, concluso per la non riconducibilità della condotta contestata alle norme del CCNL applicabile che puniscono con sanzione conservativa l’ assenza dal lavoro, la mancata presentazione o l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro, e hanno, di contro, condiviso la qualificazione giuridica della condotta del dipendente, operata dalla Corte di merito, in termini di vero e proprio abuso del diritto, venendo in rilievo, nel caso di specie, non la mera assenza ingiustificata dal lavoro, ma un comportamento del lavoratore connotato da un quid pluris, rappresentato dall’utilizzo del permesso sindacale per finalità diverse da quelle istituzionali, concretatosi in una lesione del vincolo fiduciario tale da investire la generalità dei possibili futuri inadempimenti del lavoratore.