Legge di bilancio 2023: le disposizioni in materia di Ape sociale e “Opzione donna”

Con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione, l’Assemblea del Senato, nella seduta odierna, ha approvato definitivamente il ddl di bilancio 2023 con misure, tra l’altro, che intervengono a prorogare di un ulteriore anno l’indennità di APE sociale e a modificare i requisiti e i termini di maturazione per l’accesso anticipato al trattamento pensionistico per le donne (cd. “Opzione donna”).

La Manovra finanziaria 2023 è finalmente Legge, a seguito dell’approvazione definitiva da parte del Senato della Repubblica.

 

Tra i molteplici interventi, si segnalano quelli sull’indennità di APE sociale, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni, nonchè quelli sulla cosiddetta “Opzione donna”.

 

APE sociale (Art. 1, commi 288 – 291)

 

L’applicazione dell’indennità in questione è stata prorogata di un altro anno, ovvero fino al 31 dicembre 2023. La relazione tecnica allegata al disegno di legge stima in 20.000 soggetti i lavoratori che accederanno all’APE sociale in virtù della proroga. 

 

Il comma 289 dell’articolo 1, conferma poi, anche per il 2023, la possibilità per gli appartenenti alle categorie professionali individuate nell’allegato 2, annesso alla Legge di bilancio 2022, di accedere all’APE sociale qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero da almeno 6 anni negli ultimi 7, e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).

 

Riguardo ai termini di presentazione della domanda per poter fruire del beneficio, il comma 290 del predetto articolo 1 dispone l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1 della Legge n. 205/2017 (che semplifica la procedura per l’accesso all’APE sociale), anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2023. Conseguentemente, devono ritenersi adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che ne hanno i requisiti possono presentare domanda per il riconoscimento dell’APE sociale entro il 31 marzo 2023, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 88/2017), entro il 15 luglio 2023. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2021) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.

 

Viene infine incrementa l’autorizzazione di spesa che finanzia il beneficio in esame, di 64 milioni di euro per l’anno 2023, 220 milioni di euro per l’anno 2024, 235 milioni di euro per l’anno 2025, 175 milioni di euro per l’anno 2026, 100 milioni di euro per l’anno 2027 e 8 milioni di euro per l’anno 2028.

 

Opzione donna (Art. 1, comma 292)

 

L’articolo 1, al comma 292, modificando l’articolo 16 del D.L. n. 4/2019 e inserendovi il comma 1-bis, consente l’accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2022, un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

– assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
– abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
– siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

 

Resta fermo che le lavoratrici che già entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni nel caso di lavoratrici autonome, possano comunque accedere al trattamento pensionistico anticipato, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del D.L. n. 16/2019, non modificato dalle norme in esame.

 

Confermate le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome dalla data di maturazione dei requisiti, per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in oggetto.

 

In sede di prima applicazione, le lavoratrici del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, possono presentare la domanda di cessazione del servizio entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.

Accordo Ance Genova – Sindacati: buoni spesa per 1 milione di euro contro la crisi e il caro bollette

Nei prossimi giorni la Cassa edile genovese distribuirà agli operai del settore buoni spesa con valore variabile da 100,00 a 250,00 euro pro-capite per fronteggiare la crisi 

Grazie all’accordo stipulato da Ance Genova, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, la Cassa Edile Genovese distribuirà, nei prossimi giorni, agli operai del settore buoni spesa per oltre 1 milione di euro, per fronteggiare la grave situazione economica determinata dall’eccezionale caro bollette e caro carburante, anche in conseguenza della guerra in Ucraina. 
I buoni avranno un valore variabile da 100,00 a 250,00 euro pro capite, in base all’anzianità di iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile e potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali convenzionati con la società emittente, per l’acquisto di beni e servizi di ogni genere.
L’accordo, primo in Italia nel settore, conferma l’unione di intenti delle parti sociali del comparto edile, anche in tema di iniziative solidaristiche, come dimostrato da analoghe intese siglate negli ultimi anni. 
Sia i Sindacati che i vertici di Ance hanno espresso soddisfazione per essere riusciti a dimostrare l’importanza fondamentale del sistema bilaterale del settore edile e per avere contribuito a rendere più serene le festività natalizie per i lavoratori e le loro famiglie. 

Lavoro domestico: le parti sociali proseguono l’impegno a supporto della popolazione ucraina

Previsto un contributo economico fino a 300,00 euro e corsi di formazione volti a favorire la conoscenza dell’italiano e le competenze nel settore del lavoro domestico

Le Parti Sociali firmatarie del CCNL confermano il dispiego di risorse destinate al supporto della popolazione ucraina, ribadendo la volontà di promuovere pace e vicinanza nel mondo.
A tal proposito, la Cassa di assistenza sanitaria integrativa di settore, Cassa Colf, ha previsto, fino al 31 marzo 2023, un contributo economico fino a 300,00 euro per le spese sostenute per il ricongiungimento familiare dei cittadini ucraini costretti ad abbandonare il loro Paese, per l’acquisto di prodotti e beni alimentari, farmaceutici, vestiario o materiali scolastici. Requisito necessario è che gli assistenti familiari dovranno essere in regola con il versamento dei contributi relativi agli ultimi due trimestri antecedenti la richiesta e dovranno dimostrare di ospitare parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado sfollati dall’Ucraina a seguito della guerra in corso.
Per quanto riguarda la formazione, invece, l’Ente Bilaterale di settore Ebincolf, organizza corsi di formazione dedicati agli ucraini rifugiati in Italia, volti a favorire la conoscenza dell’italiano e le competenze nel settore del lavoro domestico.

CCNL Credito: sospesi i termini fino al 28 febbraio 2023

Le parti contrattuali, al fine di avviare il percorso per il rinnovo del CCNL, hanno stabilito la sospensione fino al 28 febbraio 2023 dei termini fissati al 31 dicembre 2022

Le parti contrattuali si stanno attivando per procedere con il rinnovo del CCNL applicabile ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. Pertanto, in data 27 dicembre 2022, Abi ,Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin hanno stabilito che gli incontri programmati tra le parti stesse entro il 28 febbraio 2023 si dovranno considerare come svolti entro il 31 dicembre 2022, con la conseguente “mera” sospensione, fino al 28 febbraio 2023, dei termini al 31 dicembre 2022. Sarà impregiudicata la decorrenza al 1°gennaio 2023 degli effetti degli eventuali accordi che dovessero essere raggiunti all’esito dei predetti incontri, in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31 dicembre 2022.
Resta inteso che per le prestazioni lavorative rese dai lavoratori fino al 28 febbraio 2023 troveranno integrale applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL sottoscritto il 19 dicembre 2019.
Le Parti hanno, inoltre, concordato la prosecuzione dell’operatività del Fondo per l’occupazione (Foc), organismo bilaterale del settore all’avanguardia nelle politiche attive del lavoro, con particolare attenzione ai giovani e alla ricollocazione professionale.
Obiettivo principale dei sindacali è quello di aumentare i salari, a fronte “di un’inflazione che galoppa oltre le due cifre” e quindi la strada maestra dovrà essere la contrattazione collettiva.

Certificazione parità di genere: le istruzioni per l’accesso all’esonero contributivo

L’INPS fornisce le prime indicazioni operative per consentire ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura (INPS, circolare 27 dicembre 2022, n. 137).

L’INPS ha comunicato le modalità di accesso al beneficio previsto dall’articolo 5, comma 1, della Legge n. 162/2021. Si tratta di un esonero contributivo determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun datore di lavoro del settore privato che consegua la certificazione della parità di genere ai sensi dell’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006).

In particolare, le istruzioni rilasciate dall’Istituto riguardano i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2022. Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro. L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate (50 milioni di euro per il 2022).

Le condizioni di accesso

Il diritto alla fruizione dell’esonero, oltre che al conseguimento della certificazione di parità di genere,  è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla normativa, ovvero: assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’INPS segnala anche che la misura di esonero in questione non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale e si ritiene che sia anche cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.

Le modalità di accesso

I datori di lavoro in possesso della certificazione in oggetto, conseguita entro il 31 dicembre 2022, potranno inoltrare apposita domanda all’INPS, per il tramite del rappresentante legale o di un suo delegato, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” appositamente predisposto sul sito dell’Istituto. Le domande possono essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023

All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente nuovo significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

Nella circolare, infine, sono indicate anche le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nelle sezioni <PosContributiva>  e  <ListaPosPA> del flusso Uniemens e le modalità di fruizione dell’esonero per i datori di lavoro con posizione contributiva agricola, oltre che le istruzioni contabili.

Settore trasporto aereo: finanziamento dei programmi formativi dal Fondo di solidarietà

L’INPS fornisce le istruzioni per l’accesso ai finanziamenti erogati dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e per la gestione amministrativa delle relative domande (INPS, circolare 28 dicembre 2022, n. 138).

Il Fondo di solidarietà eroga un contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea, al fine di evitare l’espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori del settore in CIGS, mobilità, o fruitori dell’indennità ASpI/NASpI. L’articolo 1, comma 132, della Legge n. 234/2021, ha ulteriormente integrato la disciplina del Fondo, prevedendo altresì che siano a carico del Fondo anche i programmi formativi per il mantenimento e l’aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

Il finanziamento può essere richiesto per gli interventi formativi che abbiano le seguenti finalità:

 

a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;

la domanda di accesso deve essere presentata dal datore di lavoro che ha sostenuto i programmi formativi per i propri dipendenti.

b) interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente, a condizione che gli stessi siano accompagnati da un impegno di assunzione dei lavoratori formati da parte dell’azienda richiedente. Questi interventi formativi, per lo scopo che si prefiggono, hanno priorità di finanziamento rispetto ad altre tipologie di intervento formativo richiesto;

in questo caso, la domanda di accesso sarà presentata dal datore di lavoro che si è impegnato ad assumere i lavoratori coinvolti nel progetto formativo.

c) interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati. La domanda di accesso deve essere presentata dal datore di lavoro che ha cessato il rapporto di lavoro.

 

L’accesso agli interventi formativi sopra menzionati potrà avvenire entro limiti finanziari variabili a seconda della tipologia di intervento richiesto, ovvero: nel caso sub a), entro il limite del 40% della contribuzione complessivamente versata dalla singola azienda fino al termine del trimestre precedente la data della domanda, purchè l’azienda sia in regola con il versamento del contributo ordinario dello 0,50%, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale n. 95269/2016, nonché con il versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli rimborsati direttamente ai lavoratori in CIGS (c.d. regime transitorio), già autorizzati alla medesima;

per gli interventi formativi di cui alle lettere b) e c), l’accesso potrà avvenire, invece, entro il limite del 10% della contribuzione complessivamente versata fino al termine del trimestre precedente la data della domanda da tutte le aziende in regola con i versamenti di cui sopra, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli rimborsati direttamente ai lavoratori in mobilità, ASpI/NASpI (c.d. regime transitorio), già autorizzati alle medesime aziende. 

 

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica e deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, anche la durata del progetto formativo e il numero di lavoratori coinvolti e la dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine al versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, nonché all’eventuale utilizzo di finanziamenti per programmi formativi erogati dagli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.

Alla domanda deve essere altresì allegato il verbale dell’accordo sindacale, il piano formativo e ogni altra documentazione tecnica necessaria per le valutazioni del Comitato amministratore del Fondo in oggetto; nel caso di interventi formativi finalizzati all’assunzione, dovrà essere corredata anche dal programma delle assunzioni previste.

 

La domanda concernente i programmi formativi finalizzati esclusivamente al mantenimento di brevetti, licenze o attestati deve altresì contenere la dichiarazione con cui l’azienda si rende disponibile a fornire, su richiesta dell’INPS, tutta la documentazione attestante l’avvenuta formazione di ciascun lavoratore per il quale è richiesto l’intervento (copia della licenza/brevetto o attestato aggiornati dall’autorità competente e dei verbali d’istruzione e/o esame rilasciati dall’ente/azienda che ha erogato la formazione con indicazione del numero di ore dell’intervento).

 

L’istruttoria della domanda si articola in due fasi, la prima finalizzata all’approvazione del progetto formativo oggetto della richiesta di finanziamento, la seconda diretta all’erogazione del finanziamento.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, fornisce poi le indicazioni per il regime transitorio, ove il contributo viene erogato con rimborso diretto al lavoratore interessato, previa domanda aziendale, per un numero di ore di formazione pro capite pari a quattro, nonchè le istruzioni contabili.

CCNL Scuola Personale ATA: le proposte dell’ARAN

Avanzano le trattative per migliorare il nuovo sistema ordinamentale

Si è tenuto il 20 dicembre il confronto al tavolo di trattativa sul settore ATA per il rinnovo del CCNL 2019-2021. L’ARAN ha innanzitutto proposto la valorizzazione del ruolo dei DSGA, anche in virtù degli aumenti retributivi attribuiti ed equivalenti a quelli dei docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado; ha, inoltre, evidenziato che l’area delle Elevate Qualificazioni è ad incarico, secondo quanto avviene anche in tutti gli altri comparti del pubblico impiego; per quanto riguarda i DSGA di ruolo ha stabilito che questi debbano avere una garanzia dell’incarico triennale e, allo scadere di questo, una garanzia della continuità di sede dove potranno rimanere fino a quando non si creeranno situazioni di soprannumerarietà.
Tali proposte hanno l’obiettivo principale di risolvere i problemi creati a causa dell’elevato numero di sedi vuote nel profilo di DSGA.
Per quanto riguarda, invece, gli altri profili sono state apportate alcune modifiche nelle declaratorie di area; per l’area dei CS e dei CS dei Servizi vengono mantenute le differenze e viene specificato che dovranno svolgere solo assistenza di base alla persona. 
Secondo la Flc-Cgil nelle proposte Aran si registrano alcuni avanzamenti per un contratto che possa migliorare la qualità dei servizi della scuola, come ad esempio relativamente agli incarichi di Elevata Qualificazione che disegnano un nuovo modello di posizioni organizzative.
Sul trattamento economico entrambe le parti stipulanti hanno ribadito la volontà di incrementare l’indennità di direzione sia per la parte fissa che variabile e l’indennità di reggenza da dare ai DSGA.
Il tavolo è stato aggiornato a dopo le festività natalizie.

CCNL Abbigliamento e Chimica – Artigianato: varata la piattaforma rivendicativa

Richiesti incrementi retributivi, un aumento delle maggiorazioni per turni notturni e disagiati ed avanzamenti normativi in tema di diritti del lavoro

È stata varata la scorsa settimana, dalla delegazione trattante dei sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore artigianato Area tessile-moda e chimica-ceramica, in scadenza il prossimo 31 dicembre. Nel settore in oggetto operano circa 270 mila addetti in quasi 100 mila imprese, di cui 155 mila nel comparto tessile e moda e 95 mila in quello chimico ceramico e della gomma plastica.
La piattaforma, che avrà vigenza per il periodo 2023-2026, è stata inviata alle associazioni datoriali di Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai al fine di iniziare al più presto le trattative.
Dal punto di vista economico, per tutelare il potere d’acquisto dei salari, i Sindacati richiedono un incremento complessivo pari a:
206,00 euro sul salario di riferimento per i comparti tessile moda al livello 3°;
207,00 euro sul salario di riferimento per il comparto chimico, gomma plastica, vetro al livello 3°;
206,00 euro sul salario di riferimento per il comparto ceramica al livello E.
Viene richiesto, inoltre, l’aumento delle maggiorazioni per i turni notturni e disagiati, e un aumento del contributo destinato al Fondo di previdenza integrativa, a carico delle aziende, in favore di tutti i lavoratori iscritti. I sindacati chiedono altresì l’introduzione dell’elemento perequativo di garanzia retributiva per quei lavoratori che, decorsi i termini per la stipula dei contratti integrativi regionali, siano ancora sprovvisti del salario di produttività.
Dal punto di vista normativo, nella piattaforma rivendicativa sono presenti richieste di avanzamento normativo in tema di diritti del lavoro e in particolar modo verso il rispetto della legalità lungo la filiera, la formazione continua e permanente, l’estensione del diritto assembleare, l’estensione della contrattazione di secondo livello con possibilità di riduzione dell’orario di lavoro, il miglioramento delle normative connesse al tema della parità di genere, della genitorialità condivisa e della violenza di genere.

Manovra 2023: esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

L’articolo 1, comma 281, del disegno di Legge di bilancio 2023, come modificato dalla Camera, conferma, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero – già previsto per il 2022 – sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici. Tale esonero è pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, ma è pari  al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

L’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) nella misura dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad eccezione di quelli domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a condizione che la predetta retribuzione imponibile non eccedesse l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La suddetta percentuale dello 0,8 è stata successivamente elevata a 2 punti percentuali (art. 20, D.L. 115/2022) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei medesimi lavoratori e alle stesse condizioni retributive.

Il comma 281 del disegno di Legge di bilancio 2023, come approvato dalla Camera, prevede che l’esonero parziale in argomento sia prorogato, alle medesime condizioni, per l’intero 2023. Inoltre, si stabilisce che, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell’esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale. Pertanto, tale esonero è pari 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (in luogo dei 1.538 euro originariamente previsti nel testo del disegno di legge). 
Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Eber: erogato l’aiuto economico contro il caro energia

Corrisposto il sostegno economico contro il caro energia, dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato in Emilia Romagna (Eber) 

Per far fronte al caro energia che sta caratterizzando in questo periodo il nostro Paese, Cgil, Cisl e Uil Emilia Romagna con le associazioni artigiane, hanno sottoscritto un accordo che prevede l’erogazione, da parte dell’Eber, di una prestazione economica pari a 350,00 euro, da destinare a tutto il personale impiegato di settore avente un Isee di importo fino a 25mila euro, che ne farà richiesta nel 2023.
Tale somma, corrisposta a titolo di “caro energia”, rientra infatti tra le prestazioni che il Fondo di welfare contrattuale eroga in favore dei dipendenti.
Nell’accordo è previsto altresì, il riconoscimento di un contributo a favore delle Aziende che decidono d’investire nella riconversione energetica e ambientale.
A tal proposito, è bene ricordare che, l’Ente bilaterale dell’Artigianato viene costantemente alimentato dalle contribuzioni previste contrattualmente delle imprese del comparto: oltre ad operare sugli ammortizzatori sociali, interviene pure per integrare il reddito dei lavoratori e gli investimenti delle imprese. Il Fondo di welfare contrattuale invece, opera al fine di integrare e sostenere la maternità ed i  congedi parentali; la frequenza scolastica dall’asilo fino all’università; la non autosufficienza; l’acquisto e la ristrutturazione prima casa; gli investimenti delle imprese; il consolidamento occupazionale; la transizione energetica; la transizione digitale; la formazione.
Da ultimo, le OO.SS. regionali ci tengono ad affermare che, l’intervento economico posto in essere, rafforza di molto il welfare contrattuale dell’artigianato, dando concrete risposte ai bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici artigiane in Emilia Romagna.
Difatti, proprio questa nuova prestazione straordinaria, messa a disposizione del personale operante nel settore, conferma l’importanza e la validità della bilateralità regionale.