Locali sotterranei o semisotterranei: prime indicazioni operative

Le nuove competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli adempimenti dei datori (INL, nota 29 gennaio 2025, n. 811)

Il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) con l’articolo 1, comma 1, lettera e) ha  attribuito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei,  prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite PEC prima dell’utilizzo dei locali.

In particolare, la novella normativa è entrata in vigore il 12 gennaio 2025 e con essa vengono sostituiti interamente i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008. Come detto, le modifiche normative intervenute attribuiscono all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all’uso in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite Pec prima dell’utilizzo degli stessi. Il legislatore ha esteso, inoltre, la nuova disciplina anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono “particolari esigenze tecniche”. Non è possibile presentare la comunicazione se le attività lavorative comportano l’emissione di agenti nocivi.

La comunicazione in questione può essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione. Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite PEC, al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. La citata comunicazione deve essere accompagnata da una relazione che descriva puntualmente il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili. Inoltre, dovrà essere allegata anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale, circa la conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia; l’agibilità dei locali; il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; il rispetto della sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione; la sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali; la sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione; la conformità di tutti gli impianti presenti alla normativa vigente.

Qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione, l’articolo 65, comma 3, cit. prevede, per l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, la possibilità di richiedere “ulteriori informazioni”. In tal caso, l’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese.

CCNL Lavoro domestico: dal 1° gennaio aumenti moderati per colf, badanti e baby sitter



I salari sono stati adeguati all’inflazione, con una crescita dello 0,96%


Le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali Fidaldo e Domina si sono riunite nei giorni scorsi, come accade ogni anno, per definire l’adeguamento annuale dei salari dei lavoratori domestici, in linea con l’aumento del costo della vita rilevato dall’ISTAT.
In attesa della pubblicazione del testo ufficiale dell’accordo, si rendono disponibili le tabelle retributive anticipate dall’associazione Domina.


Tabella A








































Lavoratori conviventi art. 14 co. 1, lett. a)
Livelli Valori mensili Indennità
A 736,25  
AS 870,13  
B 937,06   
BS 1.003,99  
C 1.070,94  
CS 1.137,86  
D 1.338,65 197,95
DS 1.405,58 197,95

Tabella B
















Lavoratori di cui art. 14 co. 2
Livelli Valori mensili
B 669,32
BS 702,81
C 776,40

Tabella C































Lavoratori non conviventi art. 14 co. 2 lett. b)
Livelli Valori orari
A 5,35 
AS 6,30
B 6,68
BS 7,10
C 7,49
CS 7,91
D 9,12
DS 9,50

Tabella D




















Assistenza notturna Art. 10 (Valori mensili)
Livelli Autosufficienti Non autosufficienti
BS 1.154,58  
CS   1.308,53
DS   1.616,46

Tabella E










Presenza notturna Art. 11
Livelli Valori mensili
Liv. Unico 773,06

Tabella F
















Indennità (valori giornalieri)
 Livelli Pranzo e/o colazione Cena Alloggio Totale indennità Vitto e alloggio
BS 2,31 2,31 1,98 6,60

Tabella G













Lavoratori di cui all’art. 14 co. 9
Livello Valori orari
CS 8,49
DS 10,25

Tabella H














Indennità art. 34 co. 3
Livello Valori mensili Valori mensili Lavoratori tab. B Valori orari
BS 132,04 92,51 0,80

Tabella I
















Indennità art. 34 co. 4
Livello Valori mensili Valori orari
CS 114,05 0,67
DS 114,05 0,67

Tabella L
















Indennità art. 34 co. 7
Livello Valori mensili
B 9,13
BS 11,41
CS 11,41

Variazione Indice ISTAT: 1,2%

Manageritalia: rinnovata la convenzione Pastore

Il rinnovo porterà ulteriori vantaggi fino al 2031

Attraverso un accordo firmato nei mesi scorsi, sono state definite le nuove condizioni della Convenzione Pastore, come il mantenimento della gestione separata (la Previr) ed il miglioramento del rendimento trattenuto dalle compagnie, che passa allo 0,65% fisso. 
Inoltre, è previsto un miglioramento della garanzia in caso di morte, attraverso l’aumento nei capitali che consentiranno di offrire due garanzie nuove:
– la dread disease, che in caso di malattia che in caso di malattia grave garantisce una liquidazione pari al 5% della somma assicurata per il caso morte, con un minimo di 13mila euro;
– l’una tantum sulla Long term care, che erogherà un capitale iniziale aggiuntivo pari a 5 volte la rendita mensile non appena accertata la non autosufficienza.
A seguire, sono stati introdotti miglioramenti in base all’età sia per i giovani, con un aumento dell’accantonamento individuale e un capitale assicurato per la dread disease di oltre 20.000 euro; sia per gli over 50, con un aumento della Temporanea caso morte di 20mila euro, arrivando a 160mila euro, e un capitale assicurato per la dread disease di 13mila euro.
Per le Convenzioni scadute, la validità dei minimi garantiti è stata estesa di 10 anni, dai 65 ai 75 anni. Viene inoltre concesso di reinvestire il capitale liberatosi a questa età, senza costi di ingresso, nella Nuova Capitello, con gli stessi rendimenti della Convenzione contrattuale. 
Per la Long term care, ai dirigenti in servizio ed ai volontari, è stata anticipata l’età (da 66 a 55 anni) nella quale possono scegliere di passare alla forma “a vita intera” da quella “temporanea”, pagando quindi un premio annuo più basso. Inoltre, i volontari potranno pagare anche solo il contributo Long term care nella forma “a vita intera”.
Infine, per la Nuova Capitello, è stato allineato il rendimento trattenuto a quello della Convenzione dei dirigenti, passando dallo 0,70 allo 0,65%. 

CCNL Scuola: siglato il contratto integrativo fino al 2028

Il contratto integrativo riguarda la mobilità del personale docente, educativo e Ata per il periodo 2025/2026-2027/2028

Il 29 gennaio 2025, come comunicato da Cisl-Scuola in una nota stampa, è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed Ata per il triennio 2025/2026-2027/2028. Insieme alla Cisl-Scuola erano presenti alla firma anche le altre OO.SS. Flc-Cgil, Snals-Confsal, Gilda-Unams e Anief.
Tra le molteplici novità inserite all’interno del CCNI vi sono le deroghe per il ricongiungimento ai figli minori di 16 anni e ai genitori over 65. I docenti titolari in un grado di istruzione potranno presentare domanda per il passaggio di ruolo, anche senza abilitazione per il nuovo grado, a patto che siano in possesso della specializzazione su sostegno sull’altro grado di istruzione. Sono state ampliate anche le disposizioni per l’assistenza ai familiari e sono stati introdotti nuovi elementi sia nelle domande di mobilità volontaria che d’ufficio. Per il servizio di insegnamento svolto da precario viene modificato il punteggio che sarà equiparato, nel corso dei 3 anni, a quello del servizio di ruolo. Soggetto a modifiche anche il punteggio per la continuità e per i figli; mentre, è stata inserita una procedura dedicata ai movimenti per i funzionari di elevata qualificazione. 
La palla passa ora al ministero che dovrà stabilire i tempi ed i termini entro i quali è possibile presentare le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo che, con tutta probabilità, potranno avere inizio nella seconda metà del mese di febbraio. 

CCNL Edilizia Industria. siglato il rinnovo

Previsto un aumento dei minimi pari a 180,00 euro al livello I

Lo scorso 29 gennaio è stato siglato da Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Fenea-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.
A livello economico è previsto un aumento di 180,00 euro al livello I, così ripartito: 
– 80,00 euro dal 1° febbraio 2025;
– 50,00 euro dal 1° marzo 2026;
– 50,00 euro dal 1° marzo 2027, con un recupero inflattivo dell’11% e un aumento sui minimi del 18%. 
L’aumento salariale al livello II (operaio qualificato) pari a 210,60 euro, è così ripartito: 
– 93,60 euro dal 1° febbraio 2025;
– 58,50 euro dal 1° marzo 2026;
– 58,50 euro dal 1° marzo dal 1° marzo 2027.
Il contratto decorre dal 1° febbraio 2025 fino al 30 giugno 2028. 
Le Parti si sono impegnate, inoltre, entro il 28 febbraio 2025, a concludere sui seguenti temi: catalogo formativo nazionale, sorveglianza sanitaria, istanze del settore, premialità; denuncia unica edile ed F24 con lavori della Commissione entro sei mesi; trasferta nazionale; lavoro straordinario; non sovrapponibilità dei cicli contrattuali.

Ebiterbo: sottoscritto l’accordo straordinario per danni atmosferici

 Al via la presentazione delle domande di contributo per i lavoratori e le imprese colpite dall’alluvione

In data 11 novembre 2024, le Parti sociali di Ebiterbo hanno siglato un accordo straordinario per danni atmosferici che prevede contributi a favore dei lavoratori e delle aziende dei territori dell’Area Metropolitana colpiti dagli eventi alluvionali di ottobre 2024.
A favore dei lavoratori si prevede un contributo volto al rimborso delle spese per i danni subiti all’abitazioni e pertinenze, per la sostituzione di mobili ed elettrodomestici e per la riparazione/sostituzione moto/autoveicoli/bicicletta a pedalata assistita non coperti da apposita assicurazione. Inoltre viene stabilito un contributo solidaristico per una integrazione fino al 100% della retribuzione persa in caso di sospensione o riduzione dal lavoro superiore al 40%, per un massimo di 30 giorni nel periodo ottobre/novembre 2024.
Invece, a favore delle imprese, è stato previsto un contributo per sostenere: 
– le spese relative a eventuale perizia di agibilità;
– le spese relative alla messa in sicurezza dei locali dell’impresa;
– le spese per il ripristino ovvero sostituzione di attrezzature, beni mobili strumentali aziendali danneggiati;
– le spese sostenute per il ripristino dei locali o dei veicoli aziendali non coperti da apposita assicurazione;
– altre spese documentate conseguenti a danni diretti o indiretti provocati dagli eventi atmosferici.
Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre 2025 attraverso le modalità di seguito riportate:
– via web, accedendo dall’area riservata del sito, previa registrazione;
– spedizione postale all’indirizzo della sede di Ebiterbo tramite strumento idoneo ad accertare la data di invio;
– tramite PEC all’indirizzo amministrazione@pec.ebiterbo.it;
– consegna attraverso una delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori o dei datori di lavoro, socie dell’Ente, alle quali è possibile chiedere assistenza per la compilazione della domanda. La stessa dovrà riportare data, timbro e persona di riferimento;
– a mano presso gli uffici dell’Ente, previo appuntamento.

La rateizzazione degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i professionisti

Fornite anche le istruzioni per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito (INPS, circolare 28 gennaio 2025, n. 24).

Anche quest’anno l’INPS ha fornito le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento (ai sensi della Legge n. 45/1990).

Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2025, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 17/2024 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice citato per il 2024, pari a +0,8%.

Con la circolare in commento, l’Istituto ha fornito anche le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (Allegato n. 1), la tabella I/2025 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,8% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e la tabella II/2025 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo dello 0,8% (Allegato n. 3).

San.Arti: nel 2025 previste novità sui piani sanitari

Disponibile dall’anno in corso anche la nuova prestazione LTC, Long Term Care

Nell’anno 2025 il Fondo San.arti, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato, ha comunicato una riduzione dei piani sanitari che passeranno da tre a due. In particolare sarà possibile aderire, in alternativa al;
– piano per i dipendenti e loro familiari;
– piano per i titolari, soci, collaboratori e loro familiari. 
Per il piano valido per i dipendenti e loro familiari, quest’ultimi avranno il Piano sanitario del caponucleo, che non dovrà più tenere conto delle differenti prestazioni in due distinti documenti. Restano ferme le sette prestazioni dedicate ai figli minorenni registrati gratuitamente. I dipendenti avranno inoltre la possibilità di chiedere rimborsi a San.Arti anche per spese sostenute privatamente. Entro i limiti previsti dal Piano sanitario ai familiari iscritti torna disponibile la rete UniSalute per usufruire delle stesse prestazioni e per la prevenzione. Per tutte le prestazioni per le quali sono previste (visite, accertamenti, alta specializzazione) la franchigia, a carico dell’iscritto che si rivolge a strutture convenzionate con la compagnia assicuratrice, passa a 20,00 euro. 
Tra le novità si segnala la nuova prestazione LTC, Long Term Care, che ha la finalità di offrire un sostegno a coloro che si trovino in condizioni di non autosufficienza, con un supporto per le necessità quotidiane. 
Per il piano valido per i titolari, soci, collaboratori e loro familiari iscritti, tutte le prestazioni che erano erogate tramite UniSalute dal 2025 saranno fornite tramite SiSalute.
Infine, per eventi dal 1° gennaio 2025, SanArti erogherà in autogestione le indennità di ricovero per gli iscritti che si rivolgano al Servizio Sanitario Nazionale.

CCNL Rai: siglato l’accordo sul lavoro agile

Per la conciliazione vita/lavoro, avviate le procedure per la sperimentazione del lavoro agile dal 1° maggio 2025

Le OO.SS. Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater, Confsal-Libersind insieme alla Rai, assistita da Unindustria, hanno sottoscritto, in data 23 gennaio 2025 un verbale di accordo sul lavoro agile, al fine di favorire la conciliazione vita/lavoro per i profili professionali dell’area produttiva. La fase sperimentale, della durata di un anno, partirà dal 1° maggio 2025. L’adesione è volontaria e avverrà tramite la sottoscrizione di un accordo individuale che contiene e recepisce integralmente le disposizioni dell’accordo, in linea con quanto indicato dall’art. 19, L. 81 del 22 maggio 2017. Tra le altre cose, viene precisato che per le giornate di lavoro da remoto, l’azienda continuerà a corrispondere alle lavoratrici ed ai lavoratori il contributo mensa. Per i profili esclusi dal lavoro agile, vengono avviate procedure di flessibilità oraria, della durata di 12 mesi, a partire dal 1° maggio 2025. Avendo già sperimentato il lavoro agile, per le aree amministrativa ed editoriale, dal 1° marzo 2025, viene prolungato. 

CCNL Legno e Arredamento Industria: definito l’incremento dei minimi



Stabilito l’aumento a decorrere dal 1° gennaio 2025


Il 27 gennaio è stato siglato da Federlegno e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil il verbale di accordo sull’adeguamento dei minimi per l’anno 2025, in applicazione di quanto previsto dal CCNL legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali sottoscritto in data 20 giugno 2023.
L’accordo prevede l’incremento dei minimi a decorrere dal 1° gennaio 2025, con la retribuzione afferente al mese di febbraio 2025.






















































Categoria MInimi 2024 Minimi dal 1° gennaio 2025
AD3 3.044,54 3.078,52
AD2 2.987,11 3.020,46
AD1 2.866,83 2.898,82
AC5 2.747,55 2.778,20
AC4 2.568,73 2.597,38
AC3/AC2/AS4 2.389,76 2.416,40
AS3 2.300,87 2.326,52
AC1/AS2 2.209,52 2.234,14
AE4/AS1 2.138,22 2.162,04
AE3 2.048,97 2.071,80
AE2 1.959,16 1.980,99
AE1 1.733,85 1.753,18