Decreto milleproroghe 2025: le disposizioni in materia fiscale

Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (Decreto Milleproroghe) pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2024, n. 302, è entrato in vigore il 28 dicembre e prevede disposizioni urgenti in materia di termini normativi in materia di lavoro, in ambito economico e fiscale.

Il Decreto si compone di 22 articoli che recano disposizioni urgenti in materia di termini normativi in scadenza al 31 dicembre 2024, riguardanti vari ambiti, tra cui turismo, sport, agricoltura e pubblica amministrazione.

 

L’articolo 3 al comma 1, in particolare, stabilisce la proroga al 30 novembre 2025 del termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie sull’IMU turistica adottate per il contrasto alla pandemia COVID-19. Il comma 2, poi, prevede che le disposizioni di cui all’articolo 31-octies, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alla sospensione della responsabilità per l’inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, siano prorogate al 30 novembre 2025 con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU). Il comma 3 modifica l’articolo 15-bis, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, riguardante il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di alcuni immobili statali in gestione all’Agenzia del demanio, estendendo il termine di presentazione dell’istanza di trasferimento fino al 31 dicembre 2025. A seguire, il comma 6 prevede che il divieto di fatturazione elettronica di cui all’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sia prorogato fino al 31 marzo 2025.  Infine, il comma 9, apportando modifiche all’articolo 1, comma 683, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, stabilisce che “in attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell’articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell’articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026“.

 

L’articolo 12 del nuovo Milleproroghe, relativamente al regime del 5 per mille riservato alle ONLUS, all’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, proroga di un anno il periodo di transitorietà del cinque per mille dell’IRPEF.

 

L’articolo 13 interviene sull’articolo 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, per prorogare al 31 marzo 2025 il termine entro il quale scatta l’obbligo, per alcune categorie di imprese, di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali.

 

Infine, per quanto riguarda il settore turistico, l’articolo 14 prevede:

  • la proroga fino al 31 ottobre 2025 del termine per la conclusione di alcuni interventi, rispetto ai quali è previsto, a favore delle imprese turistiche, il riconoscimento di due contributi: uno sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute, l’altro sotto forma di contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute, relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, di eliminazione delle barriere architettoniche, di interventi edilizi funzionali agli interventi precedenti, di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, nonché interventi di digitalizzazione;

  • la proroga al 31 dicembre 2025 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di impianti fotovoltaici all’interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali che, secondo la normativa vigente, produrrebbe i suoi effetti fino al 31 dicembre 2024;

  • la proroga del termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, in ogni caso non superiore a 24 mesi e in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

Regime franchigia IVA piccole imprese: la comunicazione preventiva

L’Agenzia delle entrate ha chiarito quali sono le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 30 dicembre 2024, n. 460166).

La direttiva UE 2020/285 introduce, a partire dal 1° gennaio 2025, disposizioni volte a semplificare gli obblighi fiscali per le imprese di minori dimensioni che operano in più Stati all’interno dell’Unione europea. La citata direttiva implementa il regime attualmente previsto, solo in ambito domestico, per le piccole imprese. Le novità consentono agli Stati membri di applicare un regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA a favore delle piccole imprese che:

  • sono stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea;

  • conseguono un volume di affari annuo inferiore alla soglia fissata dallo Stato nel quale sono stabilite;

  • conseguono complessivamente un volume d’affari annuo all’interno dell’Unione europea non superiore a euro 100.000.

Per piccole imprese si intende qualsiasi persona considerata soggetto passivo ai fini dell’IVA (Titolo III della Direttiva -IVA), indipendentemente dalla loro forma (lavoratori autonomi, liberi professionisti, start-up, società costituite, persone fisiche che svolgono attività economica, ecc.) e il cui fatturato annuo all’interno dell’Unione europea non supera i 100 000 EUR (regime transfrontaliero per le PMI) o la soglia nazionale annua o settoriale dello Stato membro di stabilimento (regime nazionale per le PMI).

 

L’accesso al regime speciale transfrontaliero IVA determina la riduzione degli adempimenti burocratici e amministrativi, dal momento che lo Stato membro di stabilimento diventa l’unico interlocutore del soggetto passivo d’imposta.

In particolare, le piccole imprese che non superano le soglie di volume di affari annue sopra richiamate possono comunicare al proprio Stato membro di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime speciale IVA, al fine di essere esonerate da tutti gli adempimenti IVA, compreso l’assolvimento dell’imposta, per tutte le cessioni/prestazioni B2B e B2C effettuate in uno o più degli altri Stati membri.

 

I soggetti passivi stabiliti in Italia, per essere autorizzati all’adozione del regime, devono inviano una comunicazione preventiva attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

In conformità ai requisiti previsti da ogni Stato membro ai fini dell’accesso al regime, la comunicazione preventiva può essere inviata da professionisti e piccoli operatori economici che, a prescindere dalla forma giuridica assunta, svolgono attività artigianali, professionali o commerciali (con alcune eccezioni).

La trasmissione della comunicazione preventiva, consentita a decorrere dal 1° gennaio 2025, è finalizzata all’ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX” e deve contenere le seguenti informazioni:

 

a) codice fiscale;

b) denominazione o cognome e nome;

c) natura giuridica;

d) domicilio fiscale;

e) attività prevalente;

f) attività secondarie;

g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;

h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento;

i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;

j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione;

k) Volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

 

La comunicazione preventiva deve essere trasmessa mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Successivamente alla trasmissione, l’Agenzia effettua controlli sulle informazioni contenute. Superati i controlli, la comunicazione preventiva o l’aggiornamento della comunicazione preventiva viene trasmessa agli Stati di esenzione indicati nella stessa.

All’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione ovvero alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di esenzione, l’Agenzia delle entrate attribuisce al soggetto stabilito il numero di identificazione EX.

Legge di bilancio 2025: le novità fiscali di maggior interesse

La Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2024. Tra le misure fiscali troviamo la riduzione del cuneo fiscale e la revisione delle aliquote IRPEF (Legge 30 dicembre 2024, n. 207; Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 28 dicembre 2024).

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la Legge n. 207/2024 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

 

Di seguito le novità fiscali di maggior interesse.

 

Revisione delle aliquote IRPEF

L’articolo 1, comma 2, della Legge di bilancio 2025 stabilisce che l’imposta lorda venga determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 28.000 euro, 23%;

  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

  • oltre 50.000 euro, 43%.

Viene, dunque, confermata e resa strutturale la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, già introdotta per il 2024.

Inoltre, all’articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 917/1986 in materia di detrazione per redditi di lavoro dipendente, le parole: “1.880 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1.955 euro”.

 

Taglio del cuneo fiscale

La manovra conferma e rende strutturale anche il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi, che viene esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro con benefici per ulteriori 3 milioni di contribuenti. Il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20.000 euro mentre per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro il taglio diventa fiscale, con una detrazione fissa di 1.000 euro fino a 32.000 euro, detrazione che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi (decalage) tra i 32.000 e i 40.000 euro (articolo 1, comma 6).

 

Congedi parentali e bonus asilo nido
Viene ampliato il periodo di congedo parentale indennizzato all’80% a tre mesi complessivi entro il sesto anno di vita del figlio.

Inoltre, riguardo al bonus per gli asili nido viene stabilito che, per i nati dal 2024 in nuclei con redditi ISEE inferiori a 40.000 euro, il beneficio viene portato a 3.600 euro e riconosciuto a prescindere dalla presenza di altri figli, estendendo pertanto la platea coinvolta. Viene, poi, confermata anche l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale nella determinazione del reddito ISEE utile ai fini dell’accesso ai benefici per i nuovi nati e per le spese relative alla frequenza degli asili nido.

 

Riordino detrazioni

Il comma 10 della manovra introduce un limite massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori ai 75.000 euro, garantendo però maggiori agevolazioni alle famiglie con più di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili. Le spese sanitarie e quelle relative ai mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 sono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni. Esclusi anche gli investimenti in start-up e PMI innovative. La detrazione può arrivare fino a un massimo di 14.000 euro nella fascia di reddito tra 75.000 e 100.000 euro, mentre per la fascia di reddito tra 100.000 e 120.000 la detrazione massima sarà di 8.000 euro. È inoltre previsto lo stop alle detrazioni per i figli oltre i 30 anni, con l’eccezione dei figli disabili, per i quali le detrazioni continuano a essere garantite senza limiti di età.

 

Bonus bebè
Per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno è previsto un bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 per famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (articolo1, comma 206).

 

Esonero contributivo mamme lavoratrici
Confermato ed esteso alle lavoratrici a tempo determinato e a quelle autonome, anche con reddito d’impresa che non optano per il regime forfettario, il bonus mamme lavoratrici (articolo 1, comma 219).

 

Fondo di garanzia mutui per la prima casa

Il comma 114 stabilisce che la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa sia incrementata di 130 milioni di euro per l’anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

 

Bonus elettrodomestici
Per sostenere la competitività dell’industria, l’occupazione e l’efficienza energetica domestica, nel 2025 è previsto un contributo ai consumatori finali per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Il contributo è pari al 30% del costo dell’elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro (articolo1, comma 107).

 

Al comma 161, la nuova Legge di bilancio 2025 prevede la detassazione e l’estensione dell’incentivo contributivo.

L’agevolazione consiste nel riconoscimento in busta paga della quota di contributi a carico del lavoratore, per quanti – in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato – decidano di restare al lavoro (cd. Bonus Maroni). Viene ampliata la portata della disposizione sul piano soggettivo (includendo anche i soggetti che al 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti per il pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica) e prevista l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.

 

Prorogata, per i prossimi tre anni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti. La deduzione può arrivare fino al 130%, nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza).

 

Detassazione premi di produttività
Prorogata fino al 2027 la riduzione, dal 10% al 5%, dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa (articolo1, comma 385).

 

Fringe benefit
Confermata per il triennio 2025-2027 la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit (1.000 euro per i lavoratori senza figli e fino a 2.000 euro per quelli con figli). Per i nuovi assunti a tempo indeterminato con reddito fino a 35.000 euro nell’anno precedente, che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione (commi 386, 387, 388).

 

Aumento soglia flat tax per lavoratori dipendenti
L’articolo 1, comma 12, della manovra stabilisce che per l’anno 2025, il limite di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è elevato a 35.000 euro.

 

IRES premiale
La nuova Legge di bilancio prevede una riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota IRES per le imprese che reinvestono l’80% degli utili, di cui almeno il 30% per investimenti in beni 4.0 e 5.0, e che assumano l’1% di lavoratori in più.

Per favorire gli investimenti privati per il 2025 vengono stanziati 1,6 miliardi di euro destinati a finanziare un credito di imposta per le imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno. Vengono incrementate le risorse della “Nuova Sabatini“, l’agevolazione che abbatte il costo dei finanziamenti per i macchinari, e stanziate risorse per agevolare gli investimenti nel comparto turistico.

Inoltre, per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, viene prorogato per tre anni il credito d’imposta del 50% delle spese di consulenza sostenute.

Sequestro preventivo: gli adempimenti fiscali del custode giudiziale

Nell’ambito di una procedura cautelare di sequestro giudiziario e conservativo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito gli adempimenti fiscali a carico del custode giudiziale nominato dal giudice (Agenzia delle entrate, risposta 20 dicembre 2024, n. 268).

In merito agli adempimenti fiscali a carico dell’amministratore giudiziario con riferimento ai beni oggetto di sequestro preventivo, l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire che per il trattamento tributario dei redditi derivanti da tali beni sia applicabile la disciplina relativa all’eredità giacente, dettata dall’articolo 187 del TUIR e dall’articolo 5ter del D.P.R. n. 322/1998.

Nello specifico, l’articolo 5ter prevede che i curatori di eredità giacenti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all’articolo 187 delTUIR, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d’imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d’imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d’imposta nel quale cessa la curatela o l’amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:

  • le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d’imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d’imposta già decorsi anteriormente a quest’ultimo;

  • la dichiarazione dei redditi posseduti nell’ultimo periodo d’imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d’imposta precedente.

La medesima disposizione precisa che, inoltre, che nei confronti del curatore o dell’amministratore i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni, sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi.

Tale disciplina va coordinata con l’articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) che delinea il regime fiscale dei beni oggetto dei provvedimenti di sequestro ”antimafia” e confisca non definitiva applicabile a tutte le ipotesi di sequestro preventivo disposto ex articoli 321 del codice di procedura penale, 92 e 104 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

 

Riguardo al caso di specie, l’Agenzia ritiene che le disposizioni in materia di eredità giacente, di cui agli articoli 187 del TUIR e 5ter del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, siano applicabili a decorrere dalla prima nomina a custode giudiziario. Tale disciplina, quindi, convive con l’articolo 51 del Codice antimafia.

Al riguardo, come già chiarito con la risoluzione n. 62/E/2007, il differimento dei termini contemplato dall’articolo 5ter è volto a consentire, al soggetto che assume ex novo i compiti dell’amministratore/custode di un complesso di beni, di reperire e predisporre la documentazione necessaria per adempiere gli obblighi di natura contabile e tributaria. Tale conclusione vale, tanto più, nell’ipotesi in cui la seconda nomina confermi, nel ruolo di custode giudiziale, il medesimo soggetto, sia pure in sede civile oltre che in sede penale.

Dunque, è con il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari che sorge l’esigenza di amministrare il patrimonio provvisoriamente privo di titolare ed è da quel momento che decorrono i termini di favore previsti dalla normativa.

Pertanto, gli adempimenti fiscali a carico dell’istante, custode giudiziario dei beni della defunta, sono:

  • presentare, nei termini previsti dall’articolo 5ter, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, ovvero entro 6 mesi dalla data di nomina a custode giudiziale, la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2023 Periodo d’imposta 2022;

  • versare il saldo Irpef per l’anno di imposta 2022, con interessi e senza alcuna sanzione;

  • presentare, nei termini ordinari, la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2024 periodo di imposta 01.01.2023 31.10.2023 (data del decesso);

  • presentare, entro i termini ordinari, la dichiarazione dei redditi Modello Persone Fisiche 2024 Periodo di imposta 01.11.2023 31.12.2023;

  • non versare alcun acconto Irpef per l’anno di imposta 2023

  • versare il saldo Irpef per il periodo di imposta 2023, nei termini previsti dall’articolo 5ter, comma 5, del D.P.R. n. 322/1998, ovvero entro il termine prorogato di 6 mesi decorrente dalla scadenza ordinaria (30 giugno 2024) benché tale scadenza cada di giorno festivo e, dunque, entro il 30 dicembre 2024;

  • presentare, entro i termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi Modello Persone Fisiche, relative all’anno in cui è intervenuto il sequestro (2024) e seguenti;

  • versare gli acconti Irpef per l’anno di imposta 2024 e seguenti, al netto delle imposte riconducibili agli immobili sequestrati;

  • versare il saldo Irpef per l’anno di imposta 2024 e seguenti, al netto delle imposte riconducibili agli immobili sequestrati, nei termini ordinari.

Piccole e medie imprese: le novità nel DDL del Governo

Il Consiglio dei ministri, su proposta del MIMIT, durante la seduta del 23 dicembre 2024, ha avviato l’esame di un disegno di legge annuale sulle Piccole e medie imprese (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 dicembre 2024, n. 109). 

Il Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024 ha avviato l’esame del disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese.

 

Il provvedimento interviene, tra gli altri, sui seguenti profili:

  • sospensione di imposta in favore delle imprese aderenti ad un contratto di rete;

  • risorse per programmi di investimento nella filiera della moda;

  • centrali consortili” quali enti mutualistici di sistema;

  • pensionamento flessibile, mediante riduzione dell’orario di lavoro di lavoratori in procinto di raggiungere l’età pensionabile e contestuale assunzione di

  • lavoratore di età non superiore a 34 anni;

  • riforma della disciplina dei confidi;

  • fattispecie oggetto di cartolarizzazione estendendola ai destocking di magazzino;

  • esonero dall’assicurazione obbligatoria ai carrelli elevatori e veicoli utilizzati in zone portuali e aeroportuali;

  • modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

  • disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, anche in “lavoro agile”;

  • definizione degli operatori del settore Horeca;

  • termini previsti perché i Consorzi industriali possano riacquistare le aree cedute;

  • contrasto alle false recensioni online;

  • testo unico in materia di start up innovative, incubatori di start up e PMI innovative;

  • ruolo e funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese.

Ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti ad una compagnia assicurativa di diritto francese in merito all’ambito di applicazione della ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulle provvigioni corrisposte agli intermediari per le prestazioni di intermediazione di tipo assicurativo ricevute (Agenzia delle entrate, risposta 23 dicembre 2024 n. 269).

L’articolo 25bis, comma 1, del del D.P.R. n. 600/1973, prevede che i soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Irpeg (IRES) dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

 

L’articolo 1, comma 89, della Legge di bilancio 2024 ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, il quale prevede, per taluni soggetti indicati, l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni.

Il quinto comma dell’articolo 25bis, nella formulazione vigente dal 1° gennaio 2024, prevede che «Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro».

La circolare 21 marzo 2024, n. 7/E, ha poi chiarito che per effetto della suddetta modifica, il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Ai citati soggetti si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nell’articolo 25bis.

La citata circolare 7/E del 2024 ha, altresì, chiarito che per garantire la parità di trattamento degli operatori, la predetta ritenuta deve applicarsi anche a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. Con riguardo ai soggetti che godono dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni ai sensi del citato articolo 25bis, comma quinto, che esercitano l’attività d’intermediazione assicurativa in via accessoria e che sono iscritti al RUI, la ritenuta d’acconto è operata esclusivamente sulle provvigioni afferenti all’attività assicurativa.

 

Per quanto riguarda le polizze vendute mediante gli agenti assicurativi e broker, iscritti alle lettere a) e b) del RUI, le provvigioni maturano nei confronti di agenti e/o mediatori nell’ambito, rispettivamente, di contratti di agenzia e/o contratti di mediazione. Pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2024, è venuta meno la fattispecie di esonero della ritenuta di cui all’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 e, di conseguenza, su tali provvigioni va applicata la ritenuta.

 

Con riferimento alle provvigioni dovute ai soggetti esercenti attività d’intermediazione assicurativa a titolo accessorio, l’Agenzia precisa che si fa riferimento ai soggetti iscritti al RUI, che rappresenta un elenco completo degli operatori attivi nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, al fine di includere nell’ambito applicativo della ritenuta in commento tutte le provvigioni afferenti all’intermediazione nell’attività assicurativa.

 

In considerazione della finalità di garantire la parità di trattamento tra gli operatori e della natura della prestazione resa e della relativa provvigione percepita, l’Agenzia dunque ritiene che le conclusioni afferenti ai soggetti iscritti al RUI nella sezioni e) ed f), debbano estendersi anche ai soggetti che svolgono l’attività d’intermediazione assicurativa e che sono esonerati dall’iscrizione al RUI ai sensi del citato articolo 107, comma 4, del CAP. Di conseguenza, si ritiene che nei confronti dei soggetti esercenti attività d’intermediazione assicurativa a titolo accessorio (ad esempio, agenzie di viaggio e utilities), anche laddove non iscritti al RUI, si applichi la ritenuta d’acconto, relativamente alle provvigioni afferenti all’attività accessoria d’intermediazione assicurativa.

 

Infine, relativamente all’obbligo di registrazione delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio relativamente alle provvigioni loro corrisposte, l’Agenzia rileva che l’attuale articolo 25 del Decreto IVA separa l’obbligo di annotare in un apposito registro le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati dall’esercizio del diritto alla detrazione, stabilendo che la registrazione deve essere eseguita «comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno». Peraltro, anche l’articolo 36bis del Decreto IVA nel disciplinare la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta con rinuncia al diritto alla detrazione dall’imposta eventualmente dovuta di quella relativa agli acquisti e alle importazioni dispone, comunque, l’obbligo di registrare gli acquisti.

 

Agevolazione “prima casa” con dichiarazione di successione presentata oltre il termine di 12 mesi

Pubblicata una nuova consulenza giuridica dell’Agenzia delle entrate in ordine all’individuazione di un limite temporale alla possibilità di richiedere l’agevolazione “prima casa” in un momento successivo al termine per la presentazione della dichiarazione di successione (Agenzia delle entrate,

In relazione all’agevolazione ”prima casa” per i trasferimenti derivanti da successioni o donazioni, l’articolo 69 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, comma 3, prevede che le imposte ipotecaria e catastale vengano applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione. Il successivo comma 4 dello stesso articolo 69 dispone che le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, siano rese dall’interessato nella dichiarazione di successione.

 

Al riguardo, la circolare 7 maggio 2001, n. 44, dell’Agenzia chiarisce che la volontà di fruire delle agevolazioni deve essere affermata dal richiedente con una dichiarazione sostitutiva, da allegare alla dichiarazione di successione e nella quale deve essere evidenziata la sussistenza, al momento del trasferimento dell’immobile, dei requisiti e delle condizioni previste per l’acquisto della prima abitazione. Nel caso in cui non siano state rese dal contribuente le dichiarazioni relative ai requisiti e alle condizioni per fruire dell’agevolazione “prima casa”, nella dichiarazione di successione, la risoluzione 2 ottobre 2006, n. 110/E chiarisce che la possibilità di integrare successivamente l’atto, può estendersi anche ai trasferimenti di immobili derivanti da successione o donazione.

 

Pertanto, al pari delle ipotesi di omissione delle suddette dichiarazioni nell’atto di compravendita, è possibile, con un atto integrativo, nella medesima forma dell’atto precedente, rendere successivamente le dichiarazioni omesse, anche per i trasferimenti derivanti da successione e donazione.

Nei trasferimenti per successione, dunque, le citate dichiarazioni devono essere rese in sede di dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva.

 

In relazione ai termini per la presentazione della dichiarazione di successione, l’articolo 31 del TUS prevede che la dichiarazione debba essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata.

Con riferimento ai termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta, il successivo articolo 33 prevede che i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio.

Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio a norma dell’art. 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa, si procede d’ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell’imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L’avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa (articolo 27 del TUS, comma 4).

Dal combinato disposto dei suddetti articoli, emerge che nelle ipotesi in cui la dichiarazione di successione sia presentata oltre il termine ordinario di dodici mesi, ma prima della notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio e, comunque, entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione, la dichiarazione sia liquidata dall’ufficio.

 

La possibilità di richiedere l’agevolazione ”prima casa”, con dichiarazione integrativa o sostitutiva, trova un limite temporale nella notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, ex articolo 27, comma 3, del TUS.

In caso di dichiarazione di successione omessa, l’Agenzia ritiene che l’agevolazione ”prima casa” possa essere richiesta entro il termine di decadenza dall’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione e, dunque, entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa.

 

Nelle ipotesi in cui la dichiarazione di successione sia presentata in un momento successivo allo scadere del termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’agevolazione ”prima casa” non potrà essere richiesta in mancanza del suddetto requisito al momento dell’apertura della successione, atteso che la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto (ex Nota II-bis, lettera a) o in un atto integrativo prima dello scadere del termine di diciotto mesi (risoluzione 27 aprile 2017, n. 53).

Requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al regime di adempimento collaborativo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2024, n. 295, il decreto 6 dicembre 2024 del MEF che stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al regime di adempimento collaborativo.

Requisiti soggettivi

 

Possono presentare domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo esclusivamente:

 

a) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a:

– 750 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024;

– 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026;

– 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028;

b) i contribuenti che danno esecuzione alla risposta all’istanza di interpello nuovi investimenti, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari o dei ricavi, al ricorrere degli altri requisiti previsti dal decreto;

c) i contribuenti che appartengono al medesimo gruppo di imprese, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nella lettera a) e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, del decreto stesso;

d) i contribuenti facenti parte di un gruppo IVA, qualora almeno uno dei soggetti partecipanti al gruppo IVA abbia aderito o sia stato ammesso al regime di adempimento collaborativo.

 

Per i soggetti non residenti i requisiti dimensionali previsti, vengono riscontrati in capo alla stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato, facendo riferimento, per i ricavi, a quanto indicato nel rendiconto economico e patrimoniale relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda o ai due esercizi anteriori e, per il volume di affari, a quanto indicato nella dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno solare precedente o ai due anni solari anteriori.

 

Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale

 

I soggetti, per accedere al regime di adempimento collaborativo, devono essere in possesso di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno e predisposto in modo coerente con le linee guida fornite.

Il sistema deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti.

Il sistema deve garantire la promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l’affidabilità, nonchè la conoscibilità a tutti i livelli aziendali e deve basarsi su flussi informativi accurati, completi, tempestivi e facilmente accessibili e garantire la circolazione delle informazioni a tutti i livelli aziendali.

A tali fini il sistema deve presentare i seguenti requisiti essenziali:

  • strategia fiscale;

  • ruoli e responsabilità;

  • procedure per lo svolgimento delle seguenti attività: rilevazione del rischio; misurazione del rischio; gestione e controllo del rischio;

  • procedure di monitoraggio che, attraverso un ciclo di autoapprendimento, consentano l’individuazione di eventuali carenze o errori;

  • adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno;

  • relazione agli organi di gestione;

  • mappa dei rischi fiscali.

La domanda di accesso al regime di adempimento collaborativo, redatta utilizzando il modello reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, in formato elettronico, sul sito istituzionale, deve essere sottoscritta e presentata, esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego della PEC, alla casella indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello.

 

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) descrizione dell’attività svolta dall’impresa;

b) strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore alla presentazione dell’istanza;

c) documento descrittivo del sistema di controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;

d) mappa dei processi aziendali;

e) mappa dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;

f) certificazione redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento e avente data certa anteriore alla presentazione dell’istanza.

 

Tale documentazione può essere presentata o integrata entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, unitamente a ogni altro documento ritenuto utile dal contribuente.

 

Al termine dell’attività istruttoria relativa al riscontro dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al regime, l’ufficio competente comunica al contribuente, tramite posta elettronica certificata o, ove consentito, posta elettronica ordinaria, l’esito della verifica entro 120 giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza o della documentazione e fatta salva l’eventuale sospensione dei termini.

In caso di ammissione al regime, il contribuente viene inserito nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

 

Per i soggetti che presentano istanza nell’anno 2024, successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023, nonchè per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che presentano istanza nell’anno 2025 entro il termine di chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, può essere predisposta e presentata all’Agenzia delle entrate, a integrazione della domanda di adesione già trasmessa, entro il 31 dicembre 2025.

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: nuovi chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 260/2024, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto della remissione in bonis per il mancato invio della comunicazione preventiva per il credito d’imposta R&S e Beni Strumentali.

L’articolo 6 del D.L. n. 39/2024 stabilisce che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione deve essere, poi, aggiornata al completamento degli investimenti.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, chiarisce che:

  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;

  • per investimenti effettuati a decorrere da 30 marzo 2024, il contribuente è tenuto: alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito e alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

Tuttavia, tali disposizioni non dispongono che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a ”pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ”fruizione” in compensazione.

 

La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

 

Ciò posto, l’Agenzia non condivide la soluzione prospettata dal contribuente di presentare la sola comunicazione a consuntivo in quanto, ai fini della fruizione del credito in oggetto, l’istante è tenuto a presentare la comunicazione di completamento dell’investimento solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva. Per fruire del credito in argomento, l’istante dovrà, infatti, presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.

Trasmissione all’Anagrafe Tributaria delle somme erogate da operatori del settore assicurativo

Definite le modalità e i termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 dicembre 2024, n. 450686).

Con un nuovo provvedimento, l’Agenzia delle entrate sostituisce integralmente le disposizioni contenute nel precedente provvedimento n. 9649/2007 che definiva il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, della comunicazione dei dati relativi alle somme erogate ai danneggiati, da parte delle compagnie di assicurazione e degli altri soggetti del settore, rese ai sensi dell’articolo 7, comma tredicesimo, del D.P.R. n. 6051973.

 

In particolare, viene individuando il SID (Sistema di Interscambio Dati), già utilizzato per la comunicazione dei premi e contratti assicurativi, quale nuovo canale di trasmissione della comunicazione.

 

I soggetti obbligati alla comunicazione sono le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati. Tra tali soggetti sono compresi anche le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che sono stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazioni residenti all’estero, oppure che operano in Italia in libera prestazione di servizi. Sono, invece, esonerati dall’obbligo di comunicazione gli intermediari e gli altri operatori del settore che erogano somme di denaro in nome o per conto di imprese di assicurazione.

 

La comunicazione deve contenere:

  • le informazioni relative all’ammontare delle somme liquidate;

  • l’identificativo del sinistro;

  • il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

Le comunicazioni devono essere effettuate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.

 

Al fine della trasmissione dei dati deve essere utilizzato il software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione si considera effettuata a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicato mediante un esito di elaborazione (ricevuta).

Tale ricevuta riporterà le informazioni di dettaglio sull’esito della comunicazione, nonché i controlli effettuati e le tipologie di esito conseguenti alle elaborazioni.

Nel caso in cui la ricevuta riporti lo scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati dovranno inviare i dati relativi ai sinistri che risultano non essere stati acquisiti, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i dati,

Non verranno considerate tardive le comunicazioni correttive inviate entro 5 giorni lavorativi oltre la data stabilita.