CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: definito il welfare 2025

Le aziende devono mettere a disposizione strumenti di welfare pari a 200,00 euro entro febbraio 2025

Il 17 gennaio è stata sottoscritta da Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil la dichiarazione comune per la regolarizzazione del welfare per l’anno 2025 per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti 
Le Parti hanno, infatti, preso atto della disdetta del CCNL da parte delle OO.SS. avvenuta in data 17 giugno 2024 ed hanno comunicato che, in applicazione dell’art. 90 co. 3 del CCNL , il CCNL resta in vigore fino al rinnovo del successivo.
Pertanto, entro la fine del mese di febbraio 2025 l’azienda deve mettere a disposizione strumenti di welfare del valore pari a 200,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2025.
Hanno diritto i lavoratori che hanno superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio 2025 o successivamente assunti entro il 31 dicembre:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell’anno.
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata di servizio nell’anno di riferimento. Il valore degli strumenti di welfare non è riproporzionabile per i lavoratori part-time.

Adempimenti fiscali per credito d’imposta su somme restituite per emolumenti pensionistici indebiti

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla restituzione di emolumenti pensionistici indebitamente corrisposti e alla corretta gestione fiscale delle somme restituite (Agenzia delle entrate, risposta 17 gennaio 2025, n. 7).

L’Agenzia delle entrate ha fornito un parere basato sull’articolo 150, comma 2, del D.L. n. 34/2020, il quale stabilisce ai sostituti d’imposta di ottenere un credito d’imposta pari al 30% delle somme restituite al netto delle ritenute fiscali. La circolare n. 8/E/2021 ha, inoltre, chiarito che il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione.

 

Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, pertanto, sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell’indebito.

Tuttavia, l’Agenzia ritiene che qualora, nelle more della definitività della pretesa, il sostituito corrisponda al netto le somme precedentemente percepite, il sostituto potrà comunque avvalersi del credito d’imposta nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la restituzione.

 

Della restituzione delle somme, nonché dell’emersione del credito d’imposta, si dovrà dare evidenza rispettivamente nel modello di Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto e nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770).

 

Nel caso di specie, in assenza di una pronuncia definitiva che cristallizzi la legittimità della pretesa dell’Amministrazione istante, il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta in parola sorge con riferimento al periodo d’imposta in cui avviene la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

A tal fine, appare irrilevante che la restituzione delle somme sia eseguita da un soggetto che ne abbia comunque la disponibilità, diverso dal beneficiario degli emolumenti pensionistici o dal suo erede alla cui posizione tali somme restano imputabili.

Sicché, nelle more della definitività della pretesa accertata con pronuncia allo stato ancora appellabile, l’istante ha diritto di fruire del credito d’imposta, limitatamente alle somme effettivamente restituite dall’istituto di credito. Al fine di godere del beneficio in parola, l’istante dovrà:

  • rilasciare all’erede la Certificazione Unica 2025, indicando nella parte ”dati anagrafici” i dati relativi al defunto ed esponendo, al punto 477, l’importo delle somme indebitamente corrisposte, al netto della ritenuta operata;

  • esporre nel campo 5 del quadro SX del modello 770/2025 l’importo del credito maturato, pari al 30% delle somme indicate al punto 477 della Certificazione Unica.

 

Erogazione di fringe benefit tramite carta di debito assegnata ai dipendenti, chiarimenti AdE

Una società intende affidare la gestione del proprio piano welfare a un provider che prevede l’assegnazione dei fringe benefit tramite una carta di debito nominativa. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire se la suddetta carta possa essere qualificata come un documento di legittimazione e possa costituire un voucher cumulativo e, in caso di risposta favorevole, se possa considerarsi esentato dall’obbligo di applicazione della ritenuta sul valore dei beni e dei servizi (Agenzia delle entrate, risposta 15 gennaio 2025, n. 5).

Ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta al limite di euro 258,23, superato il quale lo stesso importo concorre interamente a formare il reddito.

Il successivo comma 3bis dell’articolo 51, stabilisce che l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

 

Negli ultimi periodi d’imposta varie disposizioni hanno modificato il predetto limite di euro 258,23 previsto nell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir.

Da ultimo, il comma 16 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2024 che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR. 

 

Come già chiarito nella circolare n. 28/E/2016 dell’Agenzia, la specifica disciplina delle caratteristiche e delle modalità di fruizione dei titoli di legittimazione è dettata dall’articolo 6 del decreto del MLPS di concerto con il MEF del 25 marzo  2016, il quale al comma 1 stabilisce che tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

Pertanto, nel citato documento di prassi, i voucher di cui al citato comma 1:

  • non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e, quindi, non sono integrabili;

  • non possono rappresentare più prestazioni opere o servizi di cui all’articolo 51, comma 2, del Tuir.

I voucher hanno lo scopo di identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione sottostante e richiedono, pertanto, la previa intestazione del titolo all’effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente.

L’oggetto della prestazione alla quale il titolo può dare diritto deve consistere in un bene o un servizio e, pertanto, il voucher non può essere rappresentativo di somme di denaro.

L’uso del voucher agevola l’utilizzo di strutture di soggetti terzi per erogare ai dipendenti le prestazioni e i servizi rappresentati, alle quali il datore di lavoro può fare ricorso a condizione che il dipendente non intervenga nel rapporto economico con la struttura che eroga la prestazione, potendo altrimenti configurarsi un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro ove non previsto. Anche nel caso dei voucher il dipendente assume la veste di mero destinatario della prestazione, estraneo al contratto in virtù del quale acquista il relativo diritto.

In deroga al principio in base al quale i voucher devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, il comma 2 dell’articolo 6 del decreto prevede che i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro.

Nella citata circolare n. 28/E/2016 è stato, inoltre, chiarito che mentre il voucher monouso deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio, predeterminato ab origine e definito nel valore, il voucher cumulativo può rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio, ad esempio, ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel ”carrello della spesa”, per un valore non eccedente 258,23 euro

 

La soglia di esenzione di euro 258,23 riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle esclusioni specificatamente previste. La soglia, inoltre, deve essere verificata, anche per i voucher, con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo di imposta. Qualora il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel periodo d’imposta sia sotto forma di voucher che nelle modalità ordinarie superi il citato limite di 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

 

Nel caso di specie, dunque, tenuto conto dei vincoli di spesa conformi al massimale previsto dalla legislazione vigente in materia di fringe benefit e delle modalità di utilizzo della carta presso un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati dall’Istante come potenziali erogatori di fringe benefit per i propri dipendenti, l’Agenzia chiarisce che è possibile riconoscere alla carta di debito assegnata ai dipendenti dell’Istante la funzione di documento di legittimazione ai sensi del comma 3bis dell’articolo 51 del Tuir. Pertanto, l’Istante, in qualità di sostituto d’imposta, sull’importo utilizzato dai propri dipendenti per l’acquisto dei beni e servizi previsti dal piano di welfare non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto.

Certificazione Unica e Dichiarazione annuale IVA: online i modelli definitivi

Con due nuovi provvedimenti, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione sul proprio sito la versione definitiva della “CU 2025”, insieme alle specifiche tecniche, e il “pacchetto” relativo all’Imposta sul valore aggiunto: il modello Iva e la versione semplificata “Iva base” (Agenzia delle entrate, provvedimenti 15 gennaio 2025, n. 9454 e n. 9491).

Sono stati approvati i modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2024 da presentare ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto:

  • Modello IVA/2025;

  • Modello IVA BASE/2025.

Tra le novità, il quadro “VO” che tiene conto delle opzioni per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno scelto il regime speciale e per le imprese giovanili in agricoltura che hanno adottato il regime agevolato.

II soggetti che presentano la dichiarazione per via telematica direttamente o attraverso gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli modelli dichiarativi tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.

 

Approvata, inoltre, la Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

 

Novità della Cu 2025 il “bonus tredicesima”, l’indennità di importo fino a 100 euro riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari.

La Cu è stata inoltre aggiornata per tenere conto delle novità che lo scorso anno hanno interessato la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico e quella dei fringe benefit ai dipendenti.

Un apposito campo è riservato al trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.

Il modello fa infine spazio all’imposta sostitutiva sui compensi per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

Dichiarazioni dei redditi 2025: pronte le bozze del 730 e del 770

Il Fisco si prepara alla prossima stagione dichiarativa mettendo a disposizione di cittadini e operatori un primo schema dei modelli 730/2025 e 770/2025 in vista dell’approvazione finale (Agenzia delle entrate, comunicato 14 gennaio 2025).

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le bozze dei Modelli 730/2025 e 770/20205 con le relative istruzioni.

 

Di seguito le principali novità.

 

Modello 730

In linea con le previsioni del decreto “Adempimenti” (D.Lgs. n. 1/2024) nel Modello 730/2025 sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita IVA di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria.

Spazio, inoltre, alla rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito, al nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli e alle novità in materia di tassazione delle locazioni brevi, assoggettate alla cedolare secca con aliquote differenziate.

Nel modello entra anche il “bonus tredicesima”, l’indennità di 100 euro, ragguagliata al periodo di lavoro, riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari.

Aggiornate anche le regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e quelle sulla rideterminazione della detrazione spettante al personale del comparto sicurezza e difesa.

 

Modello 770

Aggiornato anche il modello 770 da utilizzare da parte dei sostituti d’imposta, nel quale sono state rimodulate le note nei quadri ST e SV e gestito, nel quadro SX, il credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto dal datore di lavoro.

Tassazione delle somme corrisposte in conseguenza dello scioglimento consensuale di un contratto

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire la tassazione delle somme corrisposte in conseguenza dello scioglimento consensuale di un contratto, secondo l’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 13 gennaio 2025, n. 4).

L’articolo 1372 del codice civile, nel disciplinare l’efficacia del contratto, stabilisce che “il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.

 

Lo scioglimento consensuale del rapporto contrattuale, cosiddetto ”mutuo consenso”, rientra nella più vasta categoria degli eventi risolutivi del contratto; esso è, infatti, espressione dell’autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio e, quindi, di sciogliere il vincolo contrattuale (posto in essere nel loro interesse), anche indipendentemente da eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditive o modificative dell’attuazione dell’originario regolamento di interessi.

 

Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate fornisce all’Istante la corretta qualificazione fiscale da attribuire, ai fini IRPEF, alle somme da restituire al committente a seguito dello scioglimento del contratto.

 

L’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR prevede che “sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.

L’articolo 71, comma 2, del TUIR prevede poi che i redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione, sostenute nel medesimo periodo d’imposta.

 

Già nella circolare n. 28/E/2006 l’Agenzia ha avuto modo di precisare che la ritenuta va effettuata, all’atto del pagamento, con obbligo di rivalsa e a titolo di acconto dell’IRPEF nella misura del 20% del compenso e che le ritenute operate vanno versate nei tempi e nei modi ordinari.

 

Con riferimento al caso di specie, dunque, in relazione al rimborso delle somme anticipate, la Società ha dichiarato che è espressamente previsto che lo scioglimento del contratto provochi obblighi restitutori in capo alla Società, sia nei riguardi del Leasing, sia nei riguardi del Committente.

Le somme corrisposte a titolo di rimborso delle somme anticipate non possano essere qualificate come redditi da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, in quanto trattasi di somme restituite al committente a seguito dello scioglimento consensuale del contratto.

Per quanto concerne l‘indennizzo per inflazione, essendo dovuto per effetto dello scioglimento consensuale del contratto, esso costituisce, unitamente al compenso per lo scioglimento, un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, in quanto derivante dall’assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere.

 

Ciò posto, l’Agenzia chiarisce che la Società dovrà applicare la ritenuta nella misura del 20% sia sulla somma corrisposta a titolo di indennizzo per inflazione, sia sul compenso per lo scioglimento.

Linee guida per rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale

Sono state approvate dall’Agenzia delle entrate le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Compliance Model – TCM) in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater del D.Lgs. n. 128/2015 (Agenzia delle entrate, provvedimento 10 gennaio 2025, n. 5320).

L’articolo 3 del D.Lgs. n. 128/2015 ha introdotto nell’ordinamento il regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

 

La Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale”), in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.

Pertanto, in attuazione delle previsioni contenute nella Legge delega, con il D.Lgs. n. 221/2023 e con il D.Lgs. n. 108/2024 sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.

 

Assumono rilievo centrale le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 221/2023 ha modificato l’articolo 4 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 edha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.

L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 108/2024, contenente “disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale” ha, poi, introdotto, a carico dei soggetti esonerati dalla presentazione della certificazione, in quanto già ammessi al regime o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto delegato, l’obbligo di attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del MEF.

 

Per favorire, dunque, la transizione da un “Modello Aperto” a un modello “Certificato” e maggiormente “Standardizzato” è stata, quindi, prevista, al comma 1-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace TCF e per la sua certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.

In tale contesto sono state individuate le linee guida dell’Agenzia per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cosiddetto Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale.

 

In tale contesto sono state individuate le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cosiddetto Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale, indirizzate alle imprese che intendono aderire alla Cooperative compliance e che di conseguenza necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.

Si ricorda, infine, che il regime di adempimento collaborativo dal 2024 ha ampliato la platea includendo anche i soggetti con volume di affari non inferiore a 750 milioni di euro. Dal 2026, questa asticella si abbasserà a 500 milioni e dal 2028 ulteriormente a 100 milioni di euro.

Concordato preventivo biennale: modello F24 per regime di ravvedimento per società o associazioni

Con una nuova risoluzione l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del TUIR (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 gennaio 2025, n. 1/E).

Con la risoluzione n. 50/E/2024 erano già stati istituiti dall’Agenzia delle entrate i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113. Pertanto, con la nuova risoluzione in commento, l’Agenzia illustra le modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni.

 

Con il provvedimento n. 403886/2024 sono state stabilite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione della suddetta imposta sostitutiva. In particolare, è stato previsto che per le società e le associazioni ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR , l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata:

  • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;

  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

L’Agenzia, dunque, chiarisce che in relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” devono essere riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato:

 

“73” – “Contribuente – Società”.

 

Restano, comunque, validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.

 

L’articolo 7, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha previsto che con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP deve essere eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.

Fondo per il sostegno alla transizione industriale: apertura sportello per presentazione domande

Il MIMIT comunica l’apertura dal 5 febbraio 2025 dello sportello per la presentazione delle domande per l’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 8 gennaio 2025).

Con una dotazione di 400 milioni di euro, a valere sulle risorse della Misura M1C2 – Investimento 7 del PNRR, sotto-investimento 1, il 5 febbraio 2025 si aprirà il nuovo sportello per la presentazione di domande sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

 

L’operatività del Fondo è disciplinata dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica. Il decreto direttoriale del 23 dicembre 2024, ha poi definito i termini e le modalità di presentazione delle domande. 

Dei fondi destinati alla misura, erogato nella forma del contributo a fondo perduto, il 40% verrà messo a disposizioni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Inoltre, nell’ambito di operatività del decreto e tenuto conto delle finalità connesse alla misura, una quota pari al 50% della somma sarà riservata alle imprese energivore.

 

Le agevolazioni potranno essere concesse a imprese di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale che perseguono almeno una delle seguenti finalità:

  • una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo II del decreto direttoriale 23 dicembre 2024;

  • un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III dello stesso decreto.

I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente all’intervento. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente.

I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato. I suddetti programmi, inoltre, devono rispettare il divieto di doppio finanziamento e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22, e alle relative schede tecniche applicabili.

 

Le imprese potranno presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal programma di investimento, in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da INVITALIA che, per conto del MIMIT, gestirà la misura e curerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni.

INVITALIA pubblicherà sulla propria piattaforma lo schema per la compilazione delle domande e le indicazioni relative alla documentazione da allegare.

 

Chiarimenti sull’esenzione IVA per prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello posto da una ASD in merito all’applicabilità del regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 36­bis del decreto-­legge 22 giugno 2023, n. 75, per “prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport” (Agenzia delle entrate, riposta 8 gennaio 2025, n. 2).

L’articolo 36­bis del D.L. n. 75/2023 dispone che le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici, siano esenti dall’IVA.

 

Con vari riferimenti alla giurisprudenza unionale, l’Agenzia delle entrate sottolinea come agli Stati membri sia consentito esentare dall’IVA un numero limitato di prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica. Dalla medesima giurisprudenza, inoltre, si ricava che, ai fini dell’esenzione, la prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica dello sport o dell’educazione fisica debba essere fornita da ”organismi senza fini di lucro”. 

 

La norma di cui al citato articolo 36­bis fa riferimento agli ”organismi senza fine di lucro”, che svolgono le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, ”compresi gli enti sportivi dilettantistici” di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2021.

L’articolo 36­bis, nel menzionare gli ”organismi senza fine di lucro” ricomprende in tali enti principalmente quelli di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2021, che riguarda le associazioni e le società sportive dilettantistiche, e, pertanto, fa riferimento principalmente ad enti che sono deputati a fornire come attività principale l’attività sportiva dilettantistica. Tale disposizione ha, dunque, previsto un regime di esenzione applicabile alle prestazioni che l’organismo senza fine di lucro svolge in termini di attività sportive nei confronti di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica, incluse quelle strettamente connesse alle medesime, prevedendo, ai fini dell’ambito soggettivo di applicazione della norma, enti non lucrativi, inclusi quelli di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021.

 

L’Agenzia chiarisce che nella nozione di “organismi senza fini di lucro” possono ritenersi ricompresi gli enti pubblici, e, con riferimento agli enti privati, quelli di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021 e gli enti ”senza scopo di lucro” come anche definiti nella circolare n. 27/E del 26 marzo 2008 e nella circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010.

In particolare, nella circolare n. 27/E del 2008 viene precisato che l’assenza dello scopo di lucro si ritiene soddisfatta in presenza di un’espressa previsione che, nell’atto costitutivo o nello statuto, escluda la finalità lucrativa dell’associazione. Tale previsione deve essere esplicitata anche attraverso la presenza di specifiche clausole che, sempre nell’atto costitutivo o nello statuto, prevedano:

– l’obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione alle finalità sociali perseguite dall’ente;

– il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione;

– l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

I predetti requisiti, oltre che risultare dall’atto costitutivo o dallo statuto, devono essere anche di fatto osservati.

 

Nel caso di specie, con un accordo il Comune concede in uso e gestione il Palasport all’istante, per il periodo di un anno, unitamente all’affidamento alla stessa ASD dei servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione del Palasport. Il Comune, inoltre, si impegna ad effettuare la sorveglianza ed il controllo periodico dei dispositivi di emergenza e sicurezza posti nel Palasport, nonché a sostenere tutte le spese derivanti dall’utilizzo dei medesimi, le sostituzioni e i reintegri, nonché a versare i tributi, le utenze e le spese per la manutenzione straordinaria. Spettano all’addetto alla gestione dell’impianto, invece, l’impegno a far osservare le norme del disciplinare contenuto nell’accordo e l’assunzione di responsabilità per l’idoneità degli utenti che accedono alla struttura sportiva. Inoltre, tale accordo prevede che l’istante sia autorizzata ad effettuare pubblicità commerciale all’interno del Palasport. In virtù di tale accordo, quindi, il Comune consente all’ASD di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico, ulteriore rispetto a quello derivante dallo svolgimento dell’attività sportiva, attraverso lo svolgimento dell’attività pubblicitaria all’interno del Palasport.

Al riguardo l’Agenzia ritiene, dunque, che la concessione in uso e gestione del Palasport da parte del Comune all’istante, oggetto dell’accordo, che costituisce una prestazione di servizi complessa, con la quale viene affidata all’ASD la gestione del Palasport unitamente anche ad altri servizi accessori, non possa rientrare nell’esenzione IVA prevista dal citato articolo 36bis, non configurando ”prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport’‘.