Proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati in un fondo immobiliare

Attraverso un’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle entrate da una società di gestione del risparmio co-investitrice in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di natura immobiliare, sono stati richiesti chiarimenti sulla qualificazione fiscale dei redditi derivanti dalle quote di partecipazione dei manager nel nuovo fondo immobiliare chiuso che la società ha intezione di istituire (Agenzia delle entrate, risposta 24 febbraio 2025, n. 44).

L’articolo 60, comma 1, D.L. n. 50/2017 stabilisce che i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori ditali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi.

Questi requisiti includono un impegno di investimento complessivo da parte dei dipendenti e degli amministratori pari ad almeno l’1% dell’investimento totale effettuato dall’OICR, la maturazione dei proventi solo dopo che tutti i soci hanno recuperato il capitale investito e un rendimento minimo, e la detenzione delle azioni o strumenti finanziari per un periodo non inferiore a cinque anni. 

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa al citato D.L. n. 5/2017, la sussistenza dei richiamati requisiti è garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell’investimento e di rischio di perdita del capitale investito, ciò che costituisce la ratio dell’assimilazione dei proventi in argomento ai redditi di natura finanziaria.

La presunzione di natura finanziaria attribuita ai proventi percepiti dai manager o dai dipendenti è quindi indipendente dal legame con l’attività lavorativa svolta presso l’entità partecipata.

 

Questo approccio mira a incentivare una gestione più prudente e consapevole del capitale investito.

 

L’Agenzia, dunque, chiarisce che la casistica esaminata, relativa a un fondo di investimento alternativo immobiliare, rientra pienamente nel regime previsto dall’articolo 60 del D.L. n. 50/2017.

 

Pertanto, i redditi derivanti dalle Quote Manager sono considerati redditi di natura finanziaria, rientranti nella categoria dei redditi di capitale di cui all’articolo 44 del TUIR. 

Attività spettacolistiche in realtà aumentata: chiarimenti sull’applicazione dell’aliquota IVA agevolata

Con la risposta n. 43/2025, l’Agenzia delle entrate si occupa di chiarire il trattamento fiscale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, di cui al n. 123 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, delle attività spettacolistiche in realtà aumentata.

Il caso riguarda la richiesta di chiarimenti da parte della Fondazione Istante riguardo alla disciplina fiscale applicabile alla vendita e prevendita dei biglietti per un evento innovativo che combina musica dal vivo e tecnologia di realtà aumentata. L’evento prevede l’esibizione virtuale di un compositore defunto, accompagnato da elementi di arte dimensionale dinamica, il tutto in un auditorium. La Fondazione chiede se tale evento possa essere considerato un “concerto strumentale” ai sensi della normativa vigente, in particolare del D.P.R. n. 633/1972, per poter applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% prevista per i concerti vocali e strumentali.

 

L’Agenzia delle entrate, nel fornire il proprio parere, sottolinea la distinzione fondamentale tra “esecuzioni musicali” e “concerti vocali e strumentali”. Le prime sono soggette all’aliquota IVA ordinaria, mentre le seconde beneficiano dell’aliquota ridotta.

La Tabella C del D.P.R. n. 633/1972 definisce le attività spettacolistiche, includendo concerti vocali e strumentali, ma anche spettacoli teatrali e altre forme di intrattenimento.

È importante notare che il decreto legislativo n. 60/1999 ha introdotto una distinzione tra attività di intrattenimento e attività di spettacolo, con implicazioni fiscali diverse.

La circolare n. 165/E/2000 chiarisce ulteriormente che l’intrattenimento implica una partecipazione attiva, mentre lo spettacolo è caratterizzato da una partecipazione passiva. Pertanto, per qualificare un’esecuzione musicale come “spettacolo”, è necessario che l’esecuzione dal vivo sia prevalente.

In sostanza, il regime tributario applicabile alle ”esecuzioni musicali di qualsiasi genere” è il seguente:

  • quando l’esecuzione musicale è pari o superiore al 50% della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività è classificata come ”spettacolo” ed è assoggettata al solo regime ordinario IVA ai sensi dell’articolo 74quater del D.P.R. n. 633/1972, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo;

  • quando l’esecuzione musicale è effettuata con l’utilizzazione di musica prevalentemente preregistrata, la stessa è assoggettata all’imposta sugli intrattenimenti nonché ad IVA secondo le disposizioni dell’articolo 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972.

In entrambi i casi l’aliquota applicabile ai fini IVA è quella ordinaria, in mancanza di un’espressa previsione che consenta l’applicazione di un’aliquota ridotta.

 

L’Agenzia, dunque, evidenza come i concerti vocali e strumentali, specificatamente indicati al n. 4 della tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972, insieme alle manifestazioni teatrali di qualsiasi tipo e ad altre manifestazioni spettacolistiche, siano esclusi dal regime tributario applicabile alla generalità delle esecuzioni musicali ed essendo inclusi nel n. 123) della tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633/1972, siano assoggettati al regime ordinario IVA ai sensi dell’articolo 74quater del D.P.R. n. 633/1972 con l’applicazione dell’aliquota del 10%.

 

Nel caso specifico dell’evento proposto dalla Fondazione Istante, le Entrate concludono che non può essere considerato un “concerto strumentale” poiché manca l’elemento essenziale dell’esecuzione musicale dal vivo. Nonostante l’uso della tecnologia avanzata per assistere all’esibizione, l’assenza del musicista reale e l’utilizzo di basi musicali preregistrate impediscono di qualificare l’evento come tale. Di conseguenza, non si potrà applicare l’aliquota IVA ridotta del 10%, ma sarà necessaria l’applicazione dell’aliquota ordinaria.

Concordato fallimentare con terzo assuntore: il trattamento ai fini dell’imposta di registro

L’Agenzia delle entrate affronta la questione della tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, al decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore (Agenzia delle entrate, risoluzione 19 febbraio 2025, n. 13/E).

L’Ordine istante ha richiesto chiarimenti in merito a tale tassazione alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi nell’ultimo periodo, che supera parzialmente le indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2012, n. 27/E, evidenziando che le considerazioni espresse sono estensibili anche al concordato nella liquidazione giudiziale previsto dal D.Lgs. n. 14/2019, mantenendo inalterati i tratti essenziali dell’istituto.

 

L’Agenzia delle entrate analizza la problematica interpretativa relativa alla determinazione della base imponibile dell’imposta proporzionale di registro in relazione alle disposizioni negoziali contenute nel decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore. Questa procedura si distingue per la duplice natura dell’intervento dell’assuntore, il quale si impegna a soddisfare i creditori concorsuali e, contestualmente, acquisisce le attività fallimentari. 

L’Agenzia, in particolare, evidenzia due effetti principali: l’effetto obbligatorio, che implica l’assunzione degli obblighi da parte del terzo assuntore, e l’effetto traslativo, che comporta il trasferimento del patrimonio fallimentare.

 

La circolare n. 27/E /2012 ha stabilito che l’imposta di registro deve essere applicata in base all’imposizione più onerosa tra quella relativa all’accollo dei debiti e quella sui beni trasferiti. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha fornito un’interpretazione differente, affermando che l’imposta di registro deve essere calcolata in proporzione al valore dei beni e diritti fallimentari trasferiti, escludendo l’accollo dei debiti dalla base imponibile. Questo orientamento giurisprudenziale si fonda sulla considerazione che gli effetti del concordato con assuntore derivano direttamente dalla legge e non possono essere assimilati a un accordo negoziale. La Corte ha chiarito che gli obblighi di pagamento del terzo assuntore non possono essere considerati come il prezzo dei beni ceduti, poiché l’assunzione dei debiti è un effetto legale naturale del concordato, sottoposto al controllo degli organi fallimentari. Pertanto, secondo la Cassazione, l’imposta di registro deve essere applicata solo sui beni e diritti trasferiti, in conformità con l’articolo 21, comma 3, del T.U.R., che esclude gli accolli di debiti dall’imposizione. 

Alla luce dell’indirizzo assunto dalla Suprema Corte, si devono ritenere superati i chiarimenti forniti sulla questione in esame dalla richiamata circolare n. 27/E/2012.

 

In conclusione, il decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore disciplinato dall’articolo 124 e seguenti della Legge Fallimentare, deve essere ricondotto all’ambito applicativo del citato articolo 21, comma 3 del T.U.R., e quindi l’imposta proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell’attivo fallimentare, oggetto di trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono ed applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l’imposta di registro prevista nella tariffa.

Le medesime conclusioni valgono anche per quanto concerne il trattamento dell’imposta di registro alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, agli articoli 240-253, in quanto tale istituto non presenta differenze sostanziali rispetto al previgente ”concordato fallimentare”.

I nuovi criteri per calcolare l’ISEE nel 2025

Sono state apportate modifiche al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE (Presidenza del Consiglio dei ministri, Decreto 14 gennaio 2025, n. 13)

Tra le principali modifiche, viene introdotta la definizione di “DSU precompilata“. Inoltre, sono apportate modifiche significative agli articoli riguardanti il calcolo dell’ISEE, con l’introduzione di nuove disposizioni che escludono dal reddito complessivo i trattamenti percepiti per disabilità e stabiliscono modalità specifiche per la detrazione dei canoni di locazione. Queste modifiche mirano a garantire una maggiore equità nel calcolo dell’ISEE, specialmente per le famiglie in affitto.

 

All’articolo 4 del D.P.C.M. n. 159/2013, il comma 4 viene sostituito dal seguente: “4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottrae, fino a concorrenza, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. La detrazione di cui al presente comma è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all’articolo 5, comma 2”.

 

Le modifiche agli articoli 5 e 6 evidenziano un cambiamento nella considerazione dei redditi e del patrimonio mobiliare, con l’introduzione di un nuovo comma che esclude specifici titoli di Stato e libretti di risparmio dal calcolo del patrimonio mobiliare fino a un limite di 50.000 euro. Questo aspetto è cruciale per evitare che famiglie con risparmi modesti siano penalizzate nell’accesso alle prestazioni sociali.

 

L’articolo 9 del nuovo D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13, introduce la possibilità di calcolare un “ISEE corrente“, che consente di riflettere variazioni significative nella situazione economica delle famiglie in tempi più ravvicinati rispetto alla DSU ordinaria.

L’ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

  • una variazione della situazione lavorativa di cui ai seguenti numeri:

1) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;

2) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno centoventi giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;

3) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi;

  • una variazione superiore al 25 per cento dell’indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all’indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell’articolo 4;

  • l’interruzione dei trattamenti previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera f).

Inoltre, il documento stabilisce che l’ISEE corrente avrà validità di 6 mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni della situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest’ultimo caso l’ISEE corrente dovrà essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno l’ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validità, potrà essere presentato anche nel caso in cui l’indicatore della situazione patrimoniale, calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU, differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. L’ISEE corrente, calcolato con tali modalità, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni.

 

Le modifiche, poi, apportate dal nuovo D.P.C.M. all’articolo 10 del D.P.C.M. n. 159/2013 riguardano le modalità di presentazione della DSU, enfatizzando l’importanza della modalità precompilata, che dovrebbe facilitare l’accesso alle informazioni necessarie per il calcolo dell’ISEE.

 

Vengono introdotte anche modifiche relative all’accesso delle donne a prestazioni sociali agevolate, con un innalzamento della soglia ISEE per beneficiare di tali misure. In particolare, all’articolo 13 al comma 3, le parole: “dalla data di cui all’articolo 14, comma 1, è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” sono così sostituite: “dal 1° gennaio 2024 è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 20.221,13 euro”.

 

Infine, per i nuclei familiari aventi tra i componenti persone con disabilità o non autosufficienti, sono esclusi dal computo del reddito di ciascun componente del nucleo familiare i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità. Viene, inoltre, attribuita una maggiorazione, pari a 0,5, al parametro della scala di equivalenza per ogni componente (del nucleo familiare) con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Noleggio di impianti sportivi da parte di SSD nei confronti di ASD: trattamento IVA

Chiarimenti del Fisco sul trattamento applicabile alle prestazioni di noleggio di un impianto sportivo da parte di una società sportiva dilettantistica nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche incluse nella medesima Federazione sportiva (Agenzia delle entrate, risposta 17 febbraio 2025, n. 36).

Una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, che opera sotto forma di società a responsabilità limitata, si è iscritta alla Federazione sportiva competente. L’oggetto sociale comprende l’esercizio di attività sportive, la formazione e la gestione di eventi agonistici e promozionali, nonché l’organizzazione di gare e corsi. La società si impegna a rispettare le norme e le direttive della Federazione e delle altre federazioni sportive alle quali intende aderire. La società gestisce parte di un centro polisportivo attraverso una convenzione stipulata con un raggruppamento temporaneo di concorrenti, che include anche un’altra società. Tale convenzione prevede che la prima società si occupi della gestione dell’impianto, mentre l’altra sia responsabile per i lavori di riqualificazione e manutenzione. La struttura sportiva comprende diverse attrezzature e ospita anche un negozio per la vendita di articoli sportivi. L’impianto è utilizzato da squadre e atleti iscritti alla società, ma è anche accessibile al pubblico dietro pagamento di un biglietto. Il fatturato annuo supera il limite per le agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 398/1991. Inoltre, lo statuto consente l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali, purché siano strumentali alle attività principali.

Gli utili netti devono essere destinati per il 5% alla riserva legale e reinvestiti per finalità conformi all’oggetto sociale, senza possibilità di distribuzione agli soci.

In questo contesto, la società richiede chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini dell’IVA applicabile alle prestazioni di noleggio dell’impianto ad altre associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla stessa Federazione.

 

L’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce un regime di esclusione dall’IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da associazioni politiche, sindacali, religiose e sportive, a condizione che tali operazioni siano conformi alle finalità istituzionali e rivolte a soci o partecipanti di organizzazioni affini. Tuttavia, il D.L. n. 146/2021, ha introdotto significative modifiche, eliminando l’esclusione dall’IVA per le operazioni delle associazioni menzionate, ma prevedendo un regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10 del medesimo Decreto. La Legge n. 234/2021 ha fissato la decorrenza di queste disposizioni al 1° gennaio 2024, termine successivamente prorogato a più riprese fino al 1° gennaio 2025. Recentemente, il D.L. n. 202/2024 ha ulteriormente posticipato l’applicazione delle nuove regole al 1° gennaio 2026, in attesa di una razionalizzazione della disciplina IVA per gli enti del terzo settore.

Il D.L. n. 113/2024 ha stabilito che fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le associazioni sportive dilettantistiche possono continuare ad applicare il regime previgente dell’articolo 4, quarto comma. Questo implica che le prestazioni rese da tali enti possono rimanere escluse dall’IVA fino alla scadenza stabilita. L’Agenzia delle entrate sottolinea che l’articolo 90 della Legge n. 289/2002 estende l’applicazione delle disposizioni tributarie anche alle società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro.

 

L’Agenzia, inoltre, chiarisce anche i requisiti necessari affinché le prestazioni di noleggio di impianti sportivi siano considerate fuori dal campo di applicazione dell’IVA. Tali requisiti includono la necessità che le prestazioni siano effettuate da enti associativi specificamente indicati e che siano in linea con le finalità istituzionali dell’associazione. Inoltre, è essenziale che i servizi siano forniti a soci o partecipanti di associazioni che operano all’interno della stessa organizzazione locale o nazionale.

 

La circolare n. 18/E/2018 ha fornito chiarimenti sull’appartenenza a un’unica organizzazione locale o nazionale, evidenziando che l’affiliazione a una federazione sportiva è un criterio determinante. Inoltre, la circolare n. 124/1998 ha specificato che l’attività deve costituire un completamento naturale degli scopi specifici dell’ente per poter beneficiare del regime agevolato. Infine, il D.Lgs. n. 36/2021 richiede che nello statuto delle associazioni sia esplicitato l’oggetto sociale relativo all’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Tuttavia, il semplice riconoscimento delle attività come “strumentali” non garantisce automaticamente la conformità agli scopi istituzionali; è necessario valutare l’effettivo utilizzo degli impianti per attività sportive.

Scissione totale asimmetrica verso due beneficiarie di nuova costituzione

L’Agenzia delle entrate fornisce risposta ad un interpello presentata da un gruppo di soci e società per ottenere un parere sull’eventuale abusività di un’operazione di riorganizzazione aziendale ai sensi dell’articolo 10bis della Legge n. 212/2000 (Agenzia delle entrate, risposta 8 febbraio 2024, n. 35).

Gli Istanti intendono procedere a una scissione totale e asimmetrica della società, con l’obiettivo di risolvere dissidi interni e facilitare il passaggio generazionale. La scissione prevede la creazione di due nuove entità ciascuna con una composizione azionaria distinta e il trasferimento proporzionale di beni e passività. La riorganizzazione è motivata dalla necessità di superare divergenze strategiche tra i soci e garantire la continuità operativa delle attività imprenditoriali. La scissione è progettata per essere fiscalmente neutrale, mantenendo la continuità dei valori fiscali e senza generare vantaggi fiscali indebiti.

A detta degli Istanti, l’operazione di scissione prospettata non determinerà l’emersione di alcun obbligo di rettifica della detrazione IVA in capo alle società beneficiarie. Inoltre, l’operazione di scissione prospettata non è preordinata a successivi atti aventi contenuto realizzativo, né in capo alle società beneficiarie della scissione, né in capo ai rispettivi soci, né risulta finalizzata alla creazione di soggetti giuridici che non svolgano un’effettiva attività d’impresa o che, nel breve termine, siano destinati a una liquidazione volontaria, continuando le società beneficiarie, senza soluzione di continuità, l’esercizio della medesima attività d’impresa in precedenza esercitata dalla società scissa.

 

Sotto il profilo della disciplina antiabuso, l’Agenzia svolge le seguenti osservazioni.

 

In linea di principio, l’operazione di scissione, anche non proporzionale è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del TUIR e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie, che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa. In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla società scissa alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

 

Affinché non siano ravvisabili profili elusivi è necessario che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione, con l’impiego nel caso specifico, anche delle risorse finanziarie messe a disposizione di ciascuna beneficiaria che, come sostenuto nell’istanza di interpello, continuerebbero ad essere utilizzate in modo strumentale all’attività d’impresa nei fatti esercitata per gli investimenti ritenuti più appropriati da ciascuno dei gruppi familiari.

Il giudizio favorevole circa la fattispecie rappresentata deve ritenersi subordinato alla condizione che nessun asset societario, frutto degli investimenti operati con la ”liquidità”, sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che da ciascuna società post-scissione non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei rispettivi soci.

 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che l’operazione di riorganizzazione societaria rappresentata non presenti profili di abuso, nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni richiamate e che, ai fini fiscali, la composizione del patrimonio netto destinato alle società beneficiarie dovrà rispecchiare, percentualmente, la natura di capitale e/o di riserve di utili esistenti nella scissa antecedentemente l’operazione di scissione.

Patto di famiglia: chiarimenti in merito alla tassazione delle “attribuzioni compensative”

Arrivano chiarimenti dal Fisco in merito alla tassazione, ai fini dell’imposta di donazione, delle cosiddette “attribuzioni compensative” che, in base all’articolo 768-quater, secondo comma, del codice civile, inserito tra le disposizioni normative relative al patto di famiglia, l’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie è tenuto a liquidare in favore del legittimario non assegnatario (Agenzia delle entrate, risoluzione 14 febbraio 2025, n. 12).

Secondo quanto stabilito dall’articolo 768-bis del codice civile, il patto di famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

 

Al fine di tutelare il diritto alla quota di legittima spettante ai legittimari non assegnatari, il successivo articolo 768-quater prevede che al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

 

In termini di imposte indirette, il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS) stabilisce che i trasferimenti effettuati tramite patti di famiglia non sono soggetti a imposta, a condizione che gli aventi causa continuino l’attività d’impresa per almeno cinque anni. Tuttavia, il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dai benefici fiscali e l’applicazione dell’imposta ordinaria, accompagnata da sanzioni e interessi di mora.

Le circolari del 22 gennaio 2008, n. 3/E e del 29 maggio 2013, n. 18/E hanno chiarito che l’agevolazione si applica esclusivamente ai trasferimenti effettuati tramite il patto di famiglia e non alle attribuzioni di somme di denaro o beni da parte dell’assegnatario. Tali ultime attribuzioni rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta delle successioni e donazioni.

 

La giurisprudenza ha evoluto la propria interpretazione riguardo al patto di famiglia. La Corte di Cassazione, con un primo orientamento, espresso con ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32823, ha stabilito che il patto è assoggettato all’imposta sulle donazioni sia per il trasferimento dell’azienda sia per la corresponsione della somma compensativa ai legittimari non assegnatari. In una successiva sentenza del 2020, la Corte ha ribadito che la liquidazione operata dall’assegnatario deve essere considerata come una liberalità nei confronti dei legittimari non assegnatari, applicando le aliquote e le franchigie relative al rapporto di parentela.

 

Pertanto, in considerazione del riportato orientamento di legittimità, l’Agenzia precisa che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione alle “attribuzioni compensative” disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.

Imposta successione per distribuzione di riserva straordinaria erogata agli eredi

L’Agenzia delle entrate ha analizzato la questione della successione e della distribuzione di utili in relazione a una partecipazione azionaria gravata da usufrutto, in particolare riguardo alla situazione degli eredi del defunto (Agenzia delle entrate, risposta 12 febbraio 2025, n. 30).

A seguito della delibera di distribuzione delle riserve straordinarie della Società, infatti, gli Istanti hanno ricevuto somme significative, ma si sono trovati a dover chiarire il trattamento fiscale di tali crediti in relazione all’imposta di successione.

 

L’Agenzia delle entrate, nel suo parere, ricorda che nell’ipotesi di usufrutto su una partecipazione sociale, viene attribuito al titolare di tale diritto il godimento dei frutti, e pertanto, il diritto a percepire gli utili derivanti dall’altrui partecipazione societaria.

La costituzione del diritto di usufrutto su una quota di partecipazione sociale comporta una dissociazione dei diritti connessi alla quota stessa, in quanto all’usufruttuario spetta il diritto agli utili, mentre al titolare della quota spetta la nuda proprietà. 

Il valore dell’usufrutto deve essere calcolato applicando al valore del titolo il coefficiente previsto nell’Allegato al citato D.P.R. n. 131/1986, come modificato dal decreto del MEF 18 dicembre 2020, in relazione all’età della persona alla cui morte deve cessare il diritto di usufrutto.

Tale criterio non si rende applicabile alla determinazione dei redditi di capitale, che sono imputabili per intero all’usufruttuario.

 

Ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera e), del TUIR, costituiscono redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società.

Si presumono ai fini fiscali prioritariamente distribuiti l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Pertanto, le somme erogate a titolo di distribuzione di riserve non rientranti in tale fattispecie, costituiscono redditi di capitale. Con la delibera di distribuzione vengono stabiliti gli importi che verranno attribuiti agli aventi diritto che, con riferimento alle quote di partecipazione gravate di usufrutto, coincide con l’usufruttuario. Gli importi deliberati devono essere integralmente riconosciuti in capo all’usufruttuario al momento della delibera, anche nell’ipotesi in cui lo stesso usufruttuario sia deceduto prima della liquidazione degli importi e che gli stessi siano materialmente incassati dai nudi proprietari della quota di partecipazione gravata, in qualità di eredi.

 

L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.

L’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.

I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti: a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4%.

 

Nel caso di specie, come dichiarato dagli Istanti, l’assemblea dei soci della Società ha deliberato la distribuzione della riserva straordinaria (derivante da accantonamento di utili degli esercizi precedenti). A causa del decesso del padre, la quota della riserva di utili spettante al de cuius è stata materialmente erogata ai figli, in qualità di eredi, al netto della ritenuta del 26%.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che, in caso di quota partecipativa gravata da usufrutto, il diritto alla percezione degli utili distribuiti e utili accantonati a riserva straordinaria, poi distribuita, spetti unicamente all’usufruttuario, in base a quanto previsto dal primo comma dell’articolo 984 c.c., ovvero al de cuius. In conseguenza del decesso dell’usufruttuario, avvenuto prima della effettiva erogazione delle predette somme, i figli, in qualità di eredi del de cuius, sono diventati titolari del diritto di credito nei confronti della Società.

Prima della deliberazione di distribuzione degli utili, il socio risulterà solo titolare di una situazione soggettiva prodromica all’acquisto, nella propria sfera patrimoniale, del diritto alla distribuzione degli utili: titolare di un’aspettativa di mero fatto nei confronti della società, fin quando non ne venga deliberata l’effettiva distribuzione da cui discende l’insorgere del vero e proprio diritto di credito.

Dunque, il predetto credito rientra tra i beni che compongono l’attivo ereditario del de cuius e, pertanto, devono essere inseriti nella dichiarazione di successione dello stesso per l’importo effettivamente percepito dai figli e al netto della ritenuta del 26% a titolo di imposta sostituiva operata dalla Società.

Lavoratori impatriati, ulteriori chiarimenti AdE sul nuovo regime

Nella risposta n. 22/2025, l’Agenzia delle entrate chiarisce un dubbio sulla possibilità di beneficiare del regime agevolativo per i lavoratori impatriati a decorrere dall’anno d’imposta 2024 e, in particolare, se l’emissione delle fatture ad un unico cliente estero che, negli anni precedenti è stato il datore di lavoro, sia un ostacolo alla fruizione dello stesso.

Il “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d’imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 dispone che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;

  • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di: sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

  • l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;

  • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

La base imponibile è ridotta al 40% nei seguenti casi:

– il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;

– in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo.

La riduzione al 40% della base imponibile è subordinata alla condizione che durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

 

L’Agenzia chiarisce che il nuovo regime può essere applicato, nel rispetto delle condizioni richieste, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore del medesimo soggetto (residente o non residente in Italia), presso il quale è stato impiegato all’estero prima del predetto trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. La norma prevede l’allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l’attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero.

 

Nel caso di specie, dunque, l’istante che al rientro in Italia presterà l’attività professionale con la stessa società per la quale aveva già lavorato all’estero, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla norma, potrà beneficiare del nuovo regime agevolativo, a partire dal periodo d’imposta di rientro in Italia e per i quattro successivi considerato che dichiara di essere stata residente all’estero per almeno 6 anni.

Chiarimenti su detrazione per acquisto di veicoli destinati a persone con disabilità

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una nuova risposta ad un quesito riguardo alla possibilità di beneficiare della detrazione fiscale per l’acquisto di un’autovettura per il trasporto di disabile e anche per il valore del veicolo usato dato in permuta (Agenzia delle entrate, risoluzione 7 febbraio 2025, n. 11/E).

L’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF), calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; sono, quindi, escluse quelle di ordinaria manutenzione, quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo.

 

La detrazione pari al 19% è determinata sul predetto limite di spesa con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto). Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso.

 

La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di:

  • motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;

  • motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;

  • autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti.

A partire dal 2020, dunque, ai fini della detrazione delle spese per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il pagamento deve essere effettuato mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997, ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene, in linea con quanto già precisato con la risoluzione del n. 108/E/2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che “altri mezzi di pagamento” siano le !ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli”.

 

Nel caso di specie, in occasione dell’acquisto del nuovo veicolo, il soggetto acquirente ha venduto al concessionario un veicolo usato concordandone un ”valore” e tale ”valore” è stato utilizzato a scomputo dell’importo dovuto a saldo per l’acquisto del nuovo veicolo.

In tal caso, l’Agenzia delle entrate ritiene che il valore del veicolo usato, se documentato adeguatamente e utilizzato a scomputo del prezzo del nuovo veicolo, possa essere incluso nel calcolo della detrazione.

Per fruire della detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR. è essenziale che il contribuente disponga di documentazione idonea che attesti il prezzo di acquisto del nuovo veicolo e il valore del veicolo usato venduto al concessionario.