CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 2016

 

Come noto, sul tema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, si è registrato un generale riordino normativo a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n.148/15, il quale ha inoltre promosso un sostanziale avallo alla precedente disciplina dei Fondi integrativi e dei c.d. Fondi bilaterali, quali strumenti a disposizione delle imprese di minori dimensioni. Vi è stata inoltre la ridefinizione del Fondo integrativo presente presso l’Inps, che è stato rinominato Fondo di integrazione salariale (FIS), che riguarderà le imprese di minori dimensioni escluse dalla disciplina della cassa integrazione ordinaria o da quelle riguardanti i Fondi bilaterali di settore non ancora operativi (aziende tra i 5 e i 15 addetti), e comunque ogni altra azienda non rientrante nel predetto ammortizzatore.

Si ricorda che la cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd), cui possono accedere le aziende escluse dalla disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), avrebbe dovuto esaurire la propria operatività entro il 2015, avendo avuto come ultimo atto normativo il D.M. n.83473/14.

Con la recente Legge di Stabilità 2016, in considerazione dell’attuale difficoltà operativa dei già citati Fondi integrativi o bilaterali, si è correttamente ritenuto di prorogare, ancora per l’anno 2016, la disciplina della Cigd, sia pure con parziali mitigazioni. Su tale aspetto è di recente intervenuto anche l’Inps, con propria circolare n.56/16.

Si evidenziano, di seguito, le principali indicazioni fornite dell’Istituto.

La cassa in deroga, secondo il disposto della recente Legge di Stabilità 2016, potrà essere concessa, o prorogata, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno.

Viene anzitutto specificato come la cassa in deroga sia concessa ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, ma subordinatamente al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento.

La nuova normativa in tema di Cigo ha previsto uno specifico contributo addizionale, da pagare solo a seguito dell’effettivo uso dell’ammortizzatore e con aliquota crescente in funzione del tempo dell’utilizzo fattone. L’Inps chiarisce che tale disposizione, in quanto di carattere generale, risulta applicabile anche in caso di uso della cassa in deroga.

In sostanza l’azienda dovrà versare un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione

globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Come noto la cassa in deroga potrà essere operata sia con pagamento diretto da parte dell’Inps che con anticipazione dell’erogazione da parte dell’azienda. In quest’ultimo caso viene stabilito, secondo le nuove regole previste per la Cigo, che il conguaglio contributivo, ovvero il recupero del credito, dovrà essere operato, a pena di decadenza, entro 6 mesi decorrenti dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso, ovvero dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto se successivo.

Restano invece fermi, come nel recente passato, i termini per la presentazione della domanda di cassa in deroga, da effettuare, si ricorda, sia alla Regione competente che all’Inps. Tale termine è pari, quindi, a 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Ciò in contrapposizione al nuovo termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per i trattamenti di Cigo.

La sussistenza dei due strumenti, ossia la Cigd e il Fondo integrativo Inps, ha costretto l’Istituto a verificare e indicare una strada di gestione della crisi temporanea da parte delle aziende interessate. Viene così specificato che le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale potranno scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa, sopra brevemente esposta, o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale stesso. Per le imprese al di sopra dei 5 addetti, ma al di sotto dei 15, stante il fatto che le eventuali erogazioni da parte del Fondo partirebbero col 1° luglio 2016, non resta, almeno nel primo semestre dell’anno, che la strada della cassa in deroga.